Cassazione Penale, Ordinanza n. 25304/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, prendendo atto della rinuncia all'impugnazione presentata dal difensore munito di procura speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Padova aveva rigettato la richiesta di sostituire la sanzione pecuniaria già applicata con decreto penale di condanna con il lavoro di pubblica utilità. Nel corso del procedimento di legittimità è però intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale. La Corte ha quindi rilevato la causa di inammissibilità dell'impugnazione, senza affrontare nel merito la domanda di sostituzione della pena.
Norme richiamate
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti, qui in presenza di rinuncia all'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
decreto penale di condanna
provvedimento originario che aveva irrogato la sanzione pecuniaria poi oggetto della richiesta di sostituzione
lavoro di pubblica utilità
misura sostitutiva richiesta in luogo della sanzione pecuniaria già irrogata
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se proveniente dal difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, la Corte può provvedere senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le questioni sul merito della richiesta di sostituzione della pena restano assorbite se l'impugnazione viene meno per rinuncia.
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