Cassazione Civile, Ordinanza n. 01095/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto una società chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio della collaborazione, nonostante una serie di contratti formalmente qualificati come incarichi di consulenza/autonomi. Aveva poi chiesto le conseguenze economiche e di status derivanti da tale qualificazione: differenze retributive, TFR, regolarizzazione contributiva e previdenziale, oltre a domande connesse a un asserito licenziamento via SMS e alla tutela contro il recesso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, accertando la subordinazione e condannando la società al pagamento di somme per differenze retributive, oltre a TFR e regolarizzazione contributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione delle norme sulla subordinazione e sulla prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato soltanto indizi non sufficienti e avesse omesso di considerare chi effettivamente dirigesse e controllasse la prestazione; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso oltre il petitum, affermando la persistenza del rapporto e il diritto alle retribuzioni medio tempore maturate invece di applicare una tutela da licenziamento o da conversione; (3) violazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 e della disciplina sul termine, assumendo che, una volta riconosciuta la subordinazione, avrebbe dovuto trovare applicazione l'indennità onnicomprensiva prevista per la conversione del contratto a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente desunto la subordinazione da un complesso di elementi indiziari valutati globalmente: genericità dell'oggetto dei contratti, compenso parametrato alle giornate lavorative, uso di strumenti forniti dalla società, assenza di rischio economico, controllo sull'entità oraria e giornaliera della prestazione e analogia con mansioni svolte da un dipendente. Ha escluso anche il vizio di ultrapetizione, perché la decisione impugnata si è mantenuta nell'alveo della domanda principale di accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Ha infine negato l'applicabilità dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, chiarendo che tale indennità opera nei casi di conversione di contratti a termine, mentre qui era stato accertato un rapporto subordinato a tempo indeterminato dissimulato da plurimi contratti formalmente autonomi, senza una vera conversione in senso tecnico. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Definisce il criterio discretivo della subordinazione: soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; tale soggezione può essere provata anche per presunzioni tramite indizi complessivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto corretta la prova indiziaria della subordinazione valorizzata dal giudice d'appello.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
art. 116 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito conforme ai criteri legali.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la pronuncia d'appello si è pronunciata sulla domanda principale di accertamento del rapporto subordinato a tempo indeterminato.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
È applicabile ai casi di conversione del contratto a termine e prevede un'indennità onnicomprensiva; non si applica quando sia accertato un rapporto subordinato a tempo indeterminato celato da contratti formalmente autonomi.
artt. 1, 3, 5, comma 4, d.lgs. 368/2001
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina del lavoro a termine; la Corte ha escluso che la fattispecie concreta rientrasse nell'ambito della conversione di contratti a termine.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente senza esiti favorevoli; non è stato ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 18 L. 300/1970
La Corte d'appello aveva escluso la tutela reale; la Cassazione ne prende atto senza applicarla al caso concreto.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 429 c.p.c.
Richiamato per gli accessori sulle somme dovute al lavoratore (rivalutazione e interessi legali).
Massime di principio
- La subordinazione può essere accertata anche in assenza di prova diretta dell'eterodirezione, mediante una valutazione complessiva di indizi gravi, precisi e concordanti, quali genericità dell'oggetto dell'incarico, compenso parametrato al tempo, uso di mezzi del committente, assenza di rischio economico e forme di controllo sull'attività svolta.
- La qualificazione formale data dalle parti al rapporto non è decisiva, ma costituisce il punto di partenza dell'indagine giudiziale; il giudice può riqualificare il rapporto sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice, accogliendo la domanda principale di accertamento dell'esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, liquida le conseguenze economiche coerenti con tale accertamento, pur non aderendo alle ulteriori tesi della parte attrice.
- L'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica alle ipotesi di conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, non anche quando il giudice accerti che i rapporti formalmente autonomi celavano ab origine un unico rapporto subordinato a tempo indeterminato.
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