Ordinanza n. 1953/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria finale degli idonei pubblicata in data 17/11/2025, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 impiegati a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo, indetta con Avviso del 15.08.2025 dall’Ambasciatore d’Italia a Skopje, nella parte in cui la ricorrente non risulta collocata in posizione utile; del provvedimento prot. CRM:0005431 e CRM:0005541, comunicato a mezzo PEC in data 27.11.2025, con cui la Commissione Esaminatrice ha rigettato l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente; del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle successive istanze di riesame e autotutela del 02.12.2025 e 04.12.2025; di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice (in particolare, verbale n. 1 di ammissione/esclusione dei candidati; Verbale n. 2 di fissazione del calendario e dei criteri; Verbali n. 3a, 3b, 3c relativi allo svolgimento delle prove e all’attribuzione dei punteggi), nonché delle schede di valutazione individuali, nella parte di interesse della ricorrente e delle controinteressate; del provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice, ove ritenuto illegittimo. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale degli idonei di una procedura selettiva per il reclutamento di due impiegati a contratto, unitamente al rigetto dell'istanza di riesame, al silenzio sulle successive istanze di riesame e autotutela e agli atti della commissione esaminatrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la graduatoria finale pubblicata il 17 novembre 2025, nella parte in cui non risultava collocata in posizione utile, nonché il provvedimento con cui la commissione esaminatrice aveva rigettato la sua istanza di riesame, il silenzio serbato sulle successive istanze di riesame e autotutela, i verbali della commissione relativi all'ammissione ed esclusione dei candidati, alla fissazione del calendario e dei criteri, allo svolgimento delle prove e all'attribuzione dei punteggi, le schede individuali di valutazione e, ove ritenuto illegittimo, il provvedimento di nomina della commissione. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che esse necessitano di approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le censure e le esigenze prospettate dalla ricorrente richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica per il 1 dicembre 2026, senza definire la domanda di annullamento né concedere la sospensione cautelare. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione di depositare entro 60 giorni una relazione dettagliata sugli sviluppi del procedimento e sugli eventuali scorrimenti della graduatoria intervenuti nelle more, corredata dagli atti richiamati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente, quando la causa cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la definizione immediata, di fissare direttamente l'udienza per la trattazione del merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, le censure dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione interinale, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare la fondatezza della domanda di annullamento.
- Se ai fini della decisione è necessario conoscere gli sviluppi del procedimento amministrativo e gli eventuali scorrimenti della graduatoria intervenuti nelle more, il giudice può disporre un incombente istruttorio ordinando all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata e gli atti richiamati, entro un termine prefissato.
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