Cassazione Penale, Ordinanza n. 21207/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e definita con rito de plano, aveva accolto il concordato tra le parti, rideterminando la pena inflitta a due imputati e dichiarando inammissibili i motivi di appello rinunciati, con conferma del resto della decisione di primo grado. Contro tale sentenza entrambi gli imputati, tramite i difensori, proponevano ricorso per cassazione. Il primo imputato denunciava mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità e sull'insussistenza di cause di proscioglimento; il secondo lamentava omessa motivazione sulla quantificazione della pena e sull'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha però rilevato che i ricorsi riproponevano censure inerenti a motivi di appello espressamente rinunciati nel concordato, e dunque non deducibili in cassazione; inoltre, i vizi relativi alla pena concordata non sono deducibili, salvo l'ipotesi di pena illegale, non ricorrente nel caso concreto.
Norme richiamate
La sentenza d'appello resa a seguito di concordato tra le parti limita il perimetro del sindacato di legittimità ai soli motivi non rinunciati.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti.
Le doglianze sull'insussistenza di cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione se attengono a punti investiti da motivi di appello rinunciati nel concordato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Viene richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere riproposte censure che investano motivi di gravame ai quali le parti abbiano rinunciato.
- L'accordo tra le parti nel concordato in appello delimita il devolutum in cassazione ai soli punti della decisione non oggetto di rinuncia.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena concordata sono inammissibili in cassazione, salvo che si deduca l'applicazione di una pena illegale.
- Quando il ricorso è fondato su motivi non consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con procedura de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
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