Cassazione Penale, Sentenza n. 20657/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. e, per conseguenza, dell'ordinanza di custodia cautelare già applicata. Il difensore aveva presentato in udienza istanza motivata di differimento per l'impossibilità di consultare adeguatamente gli atti depositati (avviso di deposito notificato il 6/7 alle 13:46; interrogatorio fissato per il 7/7 alle 09:30) e per l'impossibilità materiale di confrontarsi con l'assistito, anche alla luce degli orari di apertura della cancelleria e della distanza tra Roma e Prato. Il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello sostenendo che la mera brevità del termine non giustifica automaticamente il rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo l'interrogatorio di garanzia perché è stata presentata un'istanza motivata di differimento e, alla luce degli elementi concreti (breve intervallo tra notifica e udienza, impossibilità pratica di consultare gli atti e di raggiungere l'assistito o nominare un sostituto, orari della cancelleria), il diritto di difesa non è stato adeguatamente garantito. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza applicativa della misura cautelare e ha disposto l'immediata cessazione della custodia cautelare.
Norme richiamate
comma 1 e comma 1-ter citati nel testo
L'interrogatorio di garanzia mira a mettere l'indagato in contatto con il giudice della misura e a consentire alla difesa la conoscenza degli atti; la brevità del termine tra deposito e udienza non è di per sé causa di nullità, ma se il difensore presenta una istanza motivata di differimento il giudice deve valutare la concreta possibilità di assistenza difensiva. È richiamato il termine inderogabile di cinque giorni per la presentazione dell'istanza ex art. 294.
richiamato nel ragionamento sul deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura
Indica il meccanismo del deposito degli atti presso il giudice che emette la misura cautelare; la tempestiva conoscenza del deposito influisce sui termini per l'interrogatorio e sulla possibilità di consultazione da parte della difesa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato come limite alla motivazione del ricorso
Stabilisce i limiti stretti della motivazione del ricorso in Cassazione; la Corte comunque ha valutato la questione di diritto chiarendo i criteri applicativi dell'art. 294.
Massime di principio
- La sola brevità del preavviso dell'interrogatorio di garanzia non determina automaticamente nullità: è prevalente l'interesse a garantire un immediato controllo giudiziale sulla misura cautelare.
- Se il difensore presenta una istanza motivata di differimento ex art. 294 c.p.p., il giudice deve valutare la congruità del lasso temporale considerando la concreta possibilità di assistenza difensiva (presenza fisica, nomina di sostituto, tempi di consultazione degli atti).
- Nella valutazione vanno considerati fattori concreti e eterogenei: distanza tra domicilio/studio del difensore e luogo dell'interrogatorio, orari e modalità di accesso agli atti (es. orari cancelleria), tempi di trasmissione telematica, e tempo necessario per esame degli atti anche se già depositati.
- Se la richiesta di differimento risulta giustificata e l'interrogatorio viene comunque svolto senza consentire una adeguata assistenza difensiva, l'interrogatorio è illegittimo e ciò può comportare l'annullamento senza rinvio della ordinanza cautelare e la cessazione immediata della misura.
- Per tutelare la difesa, è buona prassi: presentare tempestivamente istanza motivata di differimento, documentare gli impedimenti oggettivi (es. email, prova degli orari cancelleria, distanza), valutare la nomina di un sostituto e richiedere, se opportuno, il differimento scritto; se il giudice rigetta, valutare tempestivo ricorso.
- La giurisprudenza consolidata richiede un approccio concreto e non meramente formale: la discrezionalità del giudice deve tener conto delle condizioni reali che impediscono l'effettiva assistenza difensiva.
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