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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09908/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 12/06/2025. Dalla motivazione emerge che la doglianza riguardava, da un lato, la pretesa omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, l'asserita eccessività della pena. La Corte rileva tuttavia che le attenuanti generiche risultavano già applicate nella sentenza impugnata e che la censura sulla pena era formulata in modo del tutto generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità: la doglianza sulle attenuanti generiche era manifestamente infondata perché tali attenuanti erano state già riconosciute dalla sentenza di appello; la doglianza sulla pena era invece generica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che risultino manifestamente infondate o che si risolvano in una contestazione già smentita dal contenuto della sentenza impugnata.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando tali attenuanti risultino già state applicate dal giudice di merito.
  • La censura sull'entità della pena deve essere specifica e argomentata; una contestazione meramente generica è inammissibile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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