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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38043/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza esaminare il merito della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, sul presupposto che non ricorresse un'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 24 aprile 2025. La Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio un vizio preliminare di ammissibilità: dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato, la Corte lo dichiara inammissibile de plano. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Salvo che la parte non vi provveda personalmente

    L'inciso è stato soppresso dalla l. n. 103/2017; pertanto il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non legittimato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. sopprimendo la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente e fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione è validamente proposto solo se sottoscritto da difensore cassazionista, non essendo sufficiente la proposizione personale della parte.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da soggetto non legittimato può essere dichiarata de plano, senza necessità di contraddittorio camerale pieno, quando la causa ostativa emerge dagli atti.
  • La proposizione di un ricorso personalmente da parte dell'imputato, in violazione del requisito di sottoscrizione tecnica, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa.
  • Quando l'inammissibilità è determinata da un difetto oggettivo di legittimazione alla proposizione del ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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