Sentenza n. 4044/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) del provvedimento prot. 38468 del 12.7.2023 adottato dal Dirigente del V Settore - Patrimonio, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Tutela del Territorio, SUAP Edilizia e Commercio del Comune di Marcianise, avente ad oggetto: “Notifica Rigetto alla richiesta di permesso di costruire prot. 33165 del 20.06.2023, progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato per civile abitazione sito in Marcianise (CE) alla Via Messina 59-61”, notificato in data 12.7.2023; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli impugnati, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di permesso di costruire presentata per il completamento e l’ampliamento di un fabbricato assentito con titolo abilitativo del 2007, mediante realizzazione di un piano rialzato e modifica della destinazione d’uso del seminterrato da abitativo a locale di sgombero. Il Comune aveva fondato il rigetto sull’illegittimità edilizia dell’immobile nella sua conformazione attuale, in considerazione di tre ordinanze di demolizione non annullate né sospese e della conseguente acquisizione legale del bene al patrimonio comunale per mancata ottemperanza, nonché sul contrasto della destinazione residenziale del seminterrato con il regolamento edilizio vigente. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per omessa considerazione del permesso di costruire rilasciato in relazione a una domanda di condono ai sensi della legge n. 326 del 2003, sostenendo che tale titolo avrebbe fatto venir meno l’efficacia delle ordinanze di demolizione; ha inoltre contestato l’avvenuta acquisizione del bene, assumendo che il Comune non avesse adottato gli atti necessari a formalizzarla, e ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, affermando che avrebbe potuto rappresentare in sede procedimentale la perdurante efficacia del titolo edilizio in sanatoria e la legittimità dell’opera. Quanto al contrasto urbanistico, ha sostenuto che l’area avrebbe caratteristiche diverse da quelle agricole e sarebbe in larga parte edificata.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità del diniego, alla rilevanza del titolo edilizio in sanatoria, all’efficacia delle ordinanze di demolizione, all’acquisizione del bene al patrimonio comunale, alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e alla conformità urbanistica dell’intervento. Ha preso atto che, nelle more del giudizio, la ricorrente aveva presentato una SCIA riguardante interventi sull’immobile controverso e aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa. Per tale sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo che il contraddittorio procedimentale le avrebbe consentito di rappresentare la perdurante efficacia del titolo edilizio in sanatoria; il giudice non ha esaminato la censura per l’improcedibilità sopravvenuta.
È richiamata quale base normativa della domanda di condono dalla quale sarebbe derivato il titolo edilizio invocato dalla ricorrente; la questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta presentazione di un diverso titolo edilizio relativo all’immobile oggetto del diniego può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’impugnazione, quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione della controversia.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente in relazione a una sopravvenienza processuale conduce alla definizione in rito della controversia; la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione tra le parti.
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