Sentenza del 20/06/2022 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Savona
Tari - campeggiosul mare - riduzioni per stagionalità - non spettanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla determinazione della TARI relativa a 4 annualità: il ricorrente chiedeva una riduzione per stagionalità dell'attività (sosteneva che in una precedente annualità la CTP aveva riconosciuto la debenza per 6 mesi), mentre il Comune aveva già concesso parzialmente una riduzione (circa 30% sulla base del Regolamento comunale recepente una direttiva regionale) e riduzione limitata alla superficie dell'arenile dopo verifica dell'Ufficio Strutture Ricettive della Regione Liguria che aveva ritenuto l'attività di carattere annuale.
La decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso. Ha rigettato la pregiudiziale di inammissibilità relativa alla mancata firma digitale ritenendo il ricorso valido perché sottoscritto dai difensori e inviato da una PEC riconducibile agli stessi; è entrato nel merito e ha confermato la linea del Comune, ritenendo che la sola stagionalità non esonera dal pagamento della TARI quando sussiste licenza annuale e la possibilità oggettiva di utilizzo della struttura. Ha inoltre precisato che la decisione della CTP su precedente annualità non ha efficacia definitiva per le altre annualità. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 comma 642, Legge 27.12.2013 n.147
Il presupposto della tassa è costituito dall'occupazione o conduzione dei locali a qualsiasi uso adibiti; tali locali sono considerati potenzialmente produttivi di rifiuti ordinari e quindi soggetti a TARI salvo prova contraria dell'effettivo inutilizzo.
Cassazione, sent. n. 22756/2016
sempre in tema di TARSU, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, "nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura"
La Corte afferma che la mera dichiarazione di chiusura stagionale non basta per esentare dal tributo; è necessario provare l'effettiva inutilizzabilità della struttura nei periodi contestati.
Cassazione, sent. n. 33426/2018 e n. 9633/2012
Giurisprudenza consolidata che conferma il principio per cui la TARI è dovuta quando sussiste la obiettiva possibilità di usufruire del servizio, indipendentemente dalla fruizione effettiva; onere probatorio sul contribuente.
Regolamento comunale (che recepisce direttiva regionale)
Il Comune può prevedere riduzioni per stagionalità secondo criteri regolamentari; nel caso specifico ha applicato una riduzione parziale (circa 30%) e limitata alla superficie dell'arenile in conformità al proprio regolamento e alla direttiva regionale.
Verifica Ufficio Strutture Ricettive Regione Liguria
Accertamento amministrativo che ha rilevato il carattere annuale dell'attività, elemento utilizzato dal Comune per negare una più ampia riduzione per stagionalità.
Massime di principio
- La sola stagionalità o la dichiarazione di chiusura non esentano automaticamente dal pagamento della TARI: il contribuente deve provare l'effettivo inutilizzo o l'impossibilità di produrre rifiuti nel periodo contestato.
- Se l'attività è autorizzata per l'intero anno (licenza/registro annuale), è presumibile la potenzialità di produzione di rifiuti e la tassa è dovuta salvo prova contraria.
- Riduzioni per stagionalità possono essere previste da regolamenti comunali o direttive regionali, ma la loro applicazione è limitata ai casi e ai criteri previsti; il Comune può concedere riduzioni parziali (es. limitate a superfici specifiche come l'arenile).
- Decisioni favorevoli su annualità precedenti non vincolano automaticamentele decisioni per annualità diverse: per ogni anno va valutata la situazione di fatto e la prova prodotta.
- Onere probatorio in capo al contribuente: documentazione utile include atti amministrativi che attestino la chiusura o l'inagibilità, attestazioni tecniche, ordini di intervento che impediscano l'uso, registri di attività o fatturazione che dimostrino l'assenza di produzione di rifiuti.
- Criticità procedurali come firme digitali possono essere superate se il ricorso è comunque riconducibile e tempestivamente comunicato (es. invio da PEC dei difensori); i Tribunali valutano la sostanza e la conoscibilità delle ragioni delle parti.
- In caso di contenzioso, è consigliabile chiedere e documentare eventuali riduzioni in autotutela al Comune prima di ricorrere: l'amministrazione può già avere criteri regolamentari per concedere riduzioni parziali.
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