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Sentenza

Sentenza del 20/06/2022 n. 740 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello contro una decisione favorevole al contribuente; nel corso del giudizio di secondo grado l'Agenzia ha rinunciato all'appello chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 e la compensazione delle spese di lite sostenendo che, dopo il deposito dell'appello, la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata in senso sfavorevole alle tesi dell'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia all'appello. Ha rigettato la richiesta di compensazione delle spese avanzata dall'Agenzia, ritenendo che non sussistessero le 'gravi ed eccezionali ragioni' previste dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992: le pronunce di legittimità successive erano sovrapponibili alle motivazioni già utilizzate nel giudizio e non hanno costituito un mutamento o contrasto giurisprudenziale idoneo a giustificare la compensazione. Pertanto le spese seguono la soccombenza virtuale a carico dell'Agenzia. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate di Modena a rifondere a F.E. le spese del grado di giudizio, liquidate in € 1.700 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 - art. 46

    rinuncia all'appello e cessazione della materia del contendere

    La rinuncia all'appello determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546/1992 - art. 15

    compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni

    La compensazione delle spese è consentita solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni; il semplice sopravvenire di pronunce di legittimità non è sufficiente se le motivazioni sono sovrapponibili a quelle già emerse nel giudizio.

  • Codice di procedura civile - art. 91

    regola la condanna alle spese secondo la soccombenza

    Le spese seguono la regola della soccombenza; in caso di estinzione per rinuncia dell'appellante si applica la soccombenza virtuale a carico della parte che ha rinunciato.

  • D.M. n. 55/2014

    parametri per la liquidazione delle spese

    Consente la liquidazione delle spese in misura prossima ai minimi, valorizzando il comportamento processuale delle parti; qui la liquidazione è stata effettuata vicino ai minimi dovendo riconoscersi l'aver l'Ufficio adeguato la propria posizione dopo gli arresti della giurisprudenza.

  • Cass. n. 19815/2019, Cass. n. 19816/2019, Cass. n. 29162/2019, Cass. n. 29163/2019, Cass. n. 29164/2019

    Il beneficio fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano sostenuto spese per interventi su edifici concessi in locazione a terzi; l'agevolazione è volta al miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e la norma non contempla limitazioni soggettive od oggettive.

    La Corte di legittimità ha chiarito che la detrazione opera in generale anche per i soggetti d'impresa che concedono in locazione gli immobili; tali pronunce sono sovrapponibili alle motivazioni del caso concreto e pertanto non costituiscono un mutamento giurisprudenziale tale da integrare le 'gravi ed eccezionali ragioni' per compensare le spese.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
  • Le spese di lite, in caso di estinzione per rinuncia dell'appellante, seguono la regola della soccombenza virtuale e sono generalmente a carico della parte rinunciante, salvo che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione (art. 15 D.Lgs. 546/1992).
  • La sopravvenienza di pronunce di legittimità non è di per sé motivo sufficiente per ottenere la compensazione delle spese se le motivazioni delle nuove pronunce sono sovrapponibili a quelle già emerse nel processo; occorre provare un effettivo mutamento o contrasto giurisprudenziale rilevante.
  • Il giudice può tenere conto del comportamento processuale della parte che rinuncia (es. riconoscimento tardivo dell'infondatezza della propria tesi) nel ridurre la liquidazione delle spese verso i minimi, ma ciò non esclude l'obbligo di rifondere le spese alla controparte quando la soccombenza virtuale è evidente.
  • La parte che chiede la compensazione ha l'onere di dimostrare le 'gravi ed eccezionali ragioni'; mere considerazioni sul tempo di formazione dell'indirizzo di legittimità o il fatto che le pronunce siano successive all'appello non bastano se le motivazioni sono coerenti con quelle già conosciute.

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