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Sentenza

Sentenza del 20/06/2022 n. 750 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Spese per certificazioni. Fatture emesse nei confronti di uno studio notarile da "visuristi". Spese anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72 e "Diritti e Onorari". Non deducibilità delle spese anticipate. Art. 15 DPR 633/1972

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato accolto. La Corte ha ritenuto che parte delle spese documentate siano state sostenute in nome e per conto dei clienti (spese anticipate) e, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 633/1972, non siano deducibili come costi. La decisione di primo grado (accoglimento del contribuente) è stata quindi riformata. Le spese di lite sono compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della deducibilità integrale di fatture emesse da visuristi relative a spese per certificazioni. Le fatture erano composte da due voci distinte: spese anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72 e diritti e onorari. L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità della parte relativa alle spese anticipate ritenendole spese sostenute in nome e per conto del cliente e quindi non deducibili; il contribuente aveva invece sostenuto che l'intero importo fosse deducibile.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 15, comma 3

    le spese sostenute in nome e per conto di terzi destinate ad essere rimborsate dai medesimi non possono essere portate in detrazione come costi sostenuti

    Le somme anticipate in nome e per conto del cliente non costituiscono costi dell'operatore ma pagamenti per conto di terzi; pertanto non sono deducibili ai fini fiscali e i relativi rimborsi non concorrono a formare la base imponibile.

Massime di principio

  • Se una fattura da un fornitore (es. visurista) contiene sia 'spese anticipate in nome e per conto del cliente' sia 'diritti e onorari', solo la componente relativa a diritti e onorari può essere considerata costo deducibile; la componente spese anticipate non è deducibile.
  • È fondamentale che le fatture siano analitiche e che sia chiaro per chi è stata effettuata la spesa: se la spesa è stata effettivamente sostenuta per conto del cliente (anticipata per il cliente), va trattata come somma versata per terzi e non come costo.
  • I rimborsi da parte del cliente per spese anticipate non devono essere inclusi nella base imponibile; conservare documentazione che identifichi il beneficiario delle spese e l'eventuale rimborso.
  • Per minimizzare il rischio di disconoscimento, far emettere le fatture intestate correttamente (al cliente quando la spesa è per suo conto) o richiedere che il fornitore specifichi esplicitamente la natura della voce (anticipi per terzi vs onorari).
  • In assenza di chiara separazione documentale tra spese anticipate e onorari, l'Amministrazione finanziaria può ricondurre la componente non provata alle spese per conto di terzi e disconoscerne la deducibilità.

Testo integrale

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