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Sentenza

Sentenza del 20/06/2022 n. 4859 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo relativo a un avviso di accertamento esecutivo (iscrizione a ruolo/avviso di accertamento) deducendo, tra tredici motivi, l'omessa/invalidità della notificazione (in particolare la mancata notifica della cartella/atti prodromici). L'ADER si costituiva contestando la propria legittimazione passiva e sostenendo che gli atti prodromici fossero stati emessi e notificati dall'Amministrazione Finanziaria (ADE) e, soprattutto, rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce della novella normativa (art.3-bis D.L. n.146/21 conv. L. n.215/21) che ha disposto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo/ruolo e della cartella salvo tre ipotesi tassative di pregiudizio.

La decisione

La Commissione Regionale ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato il ricorso del contribuente per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (ius superveniens) determinata dall'art.3-bis del D.L. n.146/21 conv. L. n.215/21: l'estratto di ruolo non è impugnabile e il contribuente non ha dimostrato di rientrare in una delle tre ipotesi tassative che consentono l'impugnazione diretta (pregiudizio per partecipazione a procedure d'appalto ex art.80 c.4 D.Lgs. n.50/2016; riscossione di somme da soggetti pubblici ai sensi del regolamento MEF n.40/2008 e verifiche di cui all'art.48-bis; perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione). Per l'eccezionalità e la novità della questione, le spese sono compensate per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art.3-bis D.L. n.146/21 conv. L. n.215/21 (integrazione art.12 DPR n.602/73, comma 4-bis)

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, comma 1, lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

    La norma dichiara la non impugnabilità dell'estratto di ruolo (comprensivo anche di ruoli e avvisi di accertamento esecutivi) salvo tre ipotesi tassative di pregiudizio; determina la perdita dell'interesse ad agire del contribuente se non dimostra uno dei pregiudizi previsti.

  • art.100 c.p.c.

    Richiamato per definire la nozione di interesse ad agire quale condizione dell'azione: l'interesse deve sussistere al momento della decisione; la sua assenza comporta il rigetto della domanda (condizione di merito).

  • Cass. Sez. Unite, sent. n.19704/2015 (richiamata in motivazione)

    Giurisprudenza prevalente che prima della novella riteneva sussistente l'interesse ad agire del contribuente contro l'iscrizione a ruolo per omessa notifica; la Commissione segnala che la novella legislativa ha mutato questo orientamento.

  • art.80 c.4 D.Lgs. n.50/2016

    Richiamato come criterio per valutare la contestazione circa il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto: costituisce una delle tre ipotesi tassative che rendono impugnabile il ruolo/cartella.

  • Regolamento MEF 18.1.2008 n.40 (art.1, comma 1, lett. a) )

    Richiamato in relazione alla seconda ipotesi tassativa: pregiudizio derivante dalla riscossione di somme da parte di soggetti pubblici per le verifiche previste dall'art.48-bis DPR 602/73.

  • art.48-bis DPR n.602/73

    Norma collegata alla seconda ipotesi tassativa, relativa alle verifiche che possono far emergere la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici e che possono determinare il pregiudizio necessario per impugnare il ruolo.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore del D.L. n.146/21 conv. L. n.215/21 (21/12/2021) l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il contribuente dimostri uno dei tre pregiudizi tassativi previsti: (1) pregiudizio nella partecipazione a gare/affidamenti (art.80 c.4 D.Lgs. n.50/2016); (2) pregiudizio derivante a causa di riscossione di somme da soggetti pubblici soggette a verifiche ex art.48-bis e regolamento MEF n.40/2008; (3) perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
  • L'interesse ad agire è condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione: anche se il ricorso è stato proposto prima della novella legislativa, il giudice del merito deve verificare l'esistenza dell'interesse al momento della pronuncia e può dichiararne la sopravvenuta carenza per effetto della nuova norma (ius superveniens).
  • Chi contesta la notifica dell'atto prodromico (avviso, intimazione, cartella) deve, per avere adito giudiziario diretto contro il ruolo/estratto, allegare e provare il pregiudizio rientrante nelle tre ipotesi tassative; la mera asserzione di omessa notifica non è più sufficiente.
  • Se la questione di legittimazione passiva (es. ADER vs ADE) è rilevante, va considerata l'integrazione del contraddittorio; tuttavia, quando il giudice decide la questione pregiudiziale dell'interesse ad agire, può non entrare nel merito delle altre questioni processuali.
  • In giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella, le parti dovrebbero valutare tempestivamente la produzione di prove del pregiudizio o chiedere termine/integrazione probatoria; in mancanza, il giudice potrà dichiarare la carenza d'interesse e rigettare il ricorso.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la carenza d'interesse è rilevata d'ufficio e la questione presenta novità/complessità giuridica.

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