Cassazione Civile, Sentenza n. 4871/2020 del 24/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice è stata licenziata per giusta causa con lettera del 19 ottobre 2015 perché, nei giorni 3 e 6 agosto 2015, mentre svolgeva temporaneamente l’incarico di referente di un’agenzia, aveva interrogato conti correnti senza ragioni di servizio. Il Tribunale aveva dichiarato legittimo il licenziamento e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 15 maggio 2018, aveva confermato la decisione. La lavoratrice ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2119 e 2103 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato la novità dell’incarico di referente e la mancanza della formazione necessaria; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, l’omesso esame di tali fatti, ritenuti decisivi; con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando l’idoneità della nota informativa prodotta dalla banca perché anteriore alla nuova formulazione della norma e riferita ai controlli, ma non anche alle modalità d’uso degli strumenti di lavoro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti perché non pertinenti alla ratio della decisione impugnata: la Corte d’appello aveva accertato che la banca aveva adeguatamente informato i dipendenti sulle modalità d’uso degli strumenti informatici e sui controlli, e la novità dell’incarico e la carenza di formazione non avrebbero potuto modificare tale accertamento. Il terzo motivo è stato respinto perché l’art. 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori non distingue tra informative fornite prima o dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione, purché siano idonee; inoltre, la valutazione dell’adeguatezza dell’informativa compiuta dal giudice di merito non poteva essere sostituita da una diversa valutazione di fatto. È stata confermata la legittimità del licenziamento. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La norma, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 3, nella sua nuova formulazione, contiene invero la sola previsione della utilizzabilità delle informazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, “a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, senza alcuna distinzione – purchè ne sia accertata l’idoneità tra informative precedenti e posteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2015
Le informazioni raccolte mediante gli strumenti e i controlli contemplati dai commi precedenti sono utilizzabili per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro se il lavoratore ha ricevuto un’informativa adeguata sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. La disposizione non esclude informative anteriori alla sua nuova formulazione, purché ne sia accertata l’idoneità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Il contributo unificato aggiuntivo previsto in caso di rigetto è pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il comma 1-bis, ove dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’utilizzabilità nel rapporto di lavoro delle informazioni raccolte attraverso strumenti informatici e controlli rientranti nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, è necessario che il lavoratore abbia ricevuto un’informativa adeguata sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. L’informativa può essere anteriore all’entrata in vigore della nuova formulazione della norma, purché il giudice ne accerti l’idoneità.
- L’adeguatezza dell’informativa sulle modalità d’uso degli strumenti di lavoro e sui controlli va valutata in relazione al caso concreto; essa deve comunicare al dipendente il tipo e la finalità del controllo, così da consentirgli di esserne consapevole e di regolarsi di conseguenza.
- La censura per omesso esame di fatti non è decisiva quando, anche se esaminati, quei fatti non potrebbero sovvertire la ratio della decisione impugnata. Nel caso di specie, la novità dell’incarico e la dedotta mancanza di formazione non incidevano sull’accertamento dell’avvenuto e adeguato adempimento dell’obbligo informativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4886/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4883/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4882/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4879/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4881/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4880/2020 del 24/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →