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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4886/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva presentato all’INPS il 28 settembre 2006 domanda di pensione di anzianità. La prestazione gli era stata riconosciuta con decorrenza dal 1° giugno 2009, senza considerare la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto prevista dall’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, già riconosciuta con sentenza del Tribunale di Potenza del 2006. Nel giudizio promosso nel 2010, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla pensione dal 28 settembre 2006 e condannato l’INPS al risarcimento del danno in misura pari ai ratei maturati sino al 31 maggio 2009, oltre interessi legali. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 6 febbraio 2014, aveva riformato la decisione e respinto la domanda: aveva qualificato la pretesa come risarcitoria, rilevando che il lavoratore aveva continuato a lavorare sino al 2009, e aveva ritenuto non allegato né provato un danno patrimoniale; aveva inoltre escluso che il danno non patrimoniale fosse automatico e rilevato la mancata prova del pregiudizio e del nesso causale. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo di avere proposto anche un’autonoma domanda di accertamento del diritto alla pensione e lamentando che fosse stata omessa. Con il secondo contestava il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, affermando che il pregiudizio derivava dal mancato godimento della pensione, dalle richieste e dai reclami amministrativi svolti dal 2001 al 2009 e dai giudizi intrapresi, indipendentemente dalla prosecuzione del lavoro. Con il terzo lamentava il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per l’impossibilità di compiere la scelta di vita di andare in pensione e per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: il giudice individua il contenuto sostanziale della domanda considerando le vicende dedotte, e la prosecuzione dell’attività lavorativa sino al 2009 escludeva che fosse concretamente richiesta una collocazione in quiescenza anteriore; l’accertamento invocato aveva quindi, nella prospettiva della domanda proposta, funzione risarcitoria. Il secondo è infondato perché il danno patrimoniale non coincide automaticamente con il mancato conseguimento della pensione: occorrevano allegazione e prova del danno-conseguenza, non supplite dall’affermazione che il danno fosse in re ipsa né dalla deduzione dei disagi e delle iniziative intraprese. Anche il terzo è infondato: il danno non patrimoniale da ritardato pensionamento è astrattamente risarcibile quando il ritardo impedisca una legittima scelta di vita o produca una lesione alla salute, ma la sua sussistenza deve essere specificamente allegata e provata; nella specie la Corte d’appello aveva ritenuto tale prova mancante. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel caso, la Corte ha premesso che circostanza pacifica era che il G. avesse continuato a lavorare sino al 2009. Tale accertamento fattuale non è contrastato in ricorso, ove al contrario si conferma (pg. 6) che il ricorrente ha lavorato dal novembre 1974 al 31.5.2009, pur con diversi periodi di mobilità e cassa integrazione.

    La censura di omessa pronuncia non è fondata perché la domanda va individuata secondo il contenuto sostanziale della pretesa, e la prosecuzione dell’attività lavorativa sino al 2009 confermava, nel caso concreto, la qualificazione risarcitoria della richiesta riferita al periodo anteriore.

  • art. 1223 c.c.

    Questa Corte di legittimità ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene infatti ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.

    Il risarcimento del danno patrimoniale richiede l’allegazione e la prova del danno-conseguenza; il pregiudizio non può essere presunto automaticamente dalla condotta o dall’evento lesivo.

  • art. 23 Cost.

    Questa Corte di legittimità ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene infatti ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.

    Secondo il passaggio richiamato dalla Corte, un danno punitivo è compatibile con l’ordinamento soltanto quando sia previsto espressamente da una norma.

Massime di principio

  • Nell’individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice di merito non è vincolato alla formulazione letterale degli atti, ma deve considerare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalle vicende dedotte e rappresentate dalla parte.
  • Il danno patrimoniale da ritardato riconoscimento della pensione non coincide automaticamente con il mancato godimento della prestazione: deve essere allegato e provato come conseguenza pregiudizievole, e non può essere affermato in re ipsa.
  • Il danno non patrimoniale da ritardato pensionamento è astrattamente risarcibile quando il comportamento dell’ente previdenziale impedisca una legittima scelta di vita o determini una lesione alla salute; chi lo invoca deve tuttavia allegare e provare l’esistenza del danno e il suo collegamento causale con la condotta dell’ente.
  • Il riconoscimento dell’astratta risarcibilità di una categoria di danno non comporta alcuna dispensa dall’onere di provare, nel caso concreto, la sussistenza del pregiudizio.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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