Cassazione Civile, Sentenza n. 4880/2020 del 24/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La banca aveva licenziato la lavoratrice il 24-25 gennaio 2014 per essersi allontanata ripetutamente dalla propria residenza durante le fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo, nei giorni 25, 27, 28 e 29 novembre e 2 e 6 dicembre 2013, recandosi presso un centro fisioterapico. Il Tribunale di Foggia, in sede di opposizione ai sensi della L. n. 92 del 2012, e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2069/2018 depositata il 12 novembre 2018, avevano escluso la discriminazione e la ritorsività del licenziamento, ma ritenuto non proporzionata la sanzione espulsiva, anche in ragione della preventiva comunicazione delle assenze al datore di lavoro. La Corte d’appello aveva quindi dichiarato risolto il rapporto e condannato la banca a corrispondere un’indennità pari a 17 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La lavoratrice ha proposto otto motivi: ha contestato l’interpretazione della lettera di addebito, sostenendo che riguardasse l’assenza di effettiva malattia e non il mero allontanamento; ha denunciato l’applicazione meccanica dei principi sulla reperibilità e l’omessa valutazione delle circostanze concrete, inclusa la mancata richiesta datoriale di dimostrare l’impossibilità di utilizzare altre strutture fisioterapiche; ha censurato la motivazione e la valutazione delle prove sugli spostamenti; ha invocato la rilevanza della comunicazione preventiva e denunciato l’illegittimità dei controlli investigativi occulti; ha dedotto l’insufficiente esame degli elementi indicativi di discriminazione e ritorsione connessi alle gravidanze, alla maternità e al congedo per malattia della figlia; infine, ha contestato il mancato riconoscimento della tutela reintegratoria e prospettato una questione di legittimità costituzionale sull’interpretazione dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. La banca, con ricorso incidentale, ha sostenuto che le sette assenze in meno di un mese avessero irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario, anche in considerazione della qualifica della lavoratrice. Prima della decisione, le parti hanno depositato un verbale di conciliazione sindacale con reciproca rinuncia agli atti e alle azioni proposti in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i motivi del ricorso principale né quello incidentale. Ha ritenuto che il verbale di conciliazione sindacale, intervenuto dopo la proposizione dei ricorsi e recante la reciproca rinuncia agli atti e alle azioni, dimostrasse il sopravvenuto mutamento della situazione controversa e determinasse la cessazione della materia del contendere. Ha dichiarato integralmente compensate le spese, in conformità all’assetto di interessi concordato dalle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un accordo conciliativo sopravvenuto che documenti la composizione della controversia e la reciproca rinuncia agli atti e alle azioni può determinare la cessazione della materia del contendere, quando comporti il mutamento della situazione controversa.
- In presenza di una conciliazione che regoli espressamente anche le spese del giudizio, la Corte può disporne la compensazione integrale in conformità all’assetto di interessi concordato dalle parti.
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