Cassazione Civile, Sentenza n. 4883/2020 del 24/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva stipulato con la società cedente un contratto a termine il 4 marzo 2010, cessato nel settembre 2010. Dopo l’accertamento giudiziale dell’inefficacia del termine e la reintegrazione in servizio, il rapporto è stato considerato ricostituito ex tunc. La società cedente aveva trasferito il compendio aziendale, insieme ai dipendenti, alla società ricorrente, che aveva proseguito l’attività di trasporto aereo; il 20 novembre 2015 la cedente era stata incorporata nella cessionaria. Il 3 settembre 2015 la cedente aveva intimato al lavoratore il licenziamento. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, riconosciuto la prosecuzione del rapporto con la cessionaria ai sensi dell’art. 2112 c.c. e ordinato il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 21 febbraio 2018, aveva respinto l’appello della società e confermato tale decisione. Con il primo motivo, la società ha contestato la sussistenza di un trasferimento d’azienda, sostenendo che il compendio non aveva conservato la propria identità perché interessato da tre operazioni distinte e non contestuali; ha inoltre contestato l’interpretazione della lettera di licenziamento come recesso causato dalla cessione e sostenuto che la cessione non impedisse di per sé il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ha infine dedotto che, dopo la L. n. 183 del 2010, la conversione del contratto a termine avrebbe prodotto effetti solo dalla pronuncia giudiziale, sicché il lavoratore non sarebbe transitato ex lege alla cessionaria prima del licenziamento. Con il secondo motivo ha eccepito la decadenza del lavoratore per mancata rituale impugnazione stragiudiziale, invocando l’art. 32, comma 4, della L. n. 183 del 2010. Con il terzo motivo ha sostenuto che il D.Lgs. n. 23 del 2015 si applicasse alla conversione giudiziale intervenuta dopo la sua entrata in vigore e che non ricorressero i presupposti per la tutela ripristinatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che l’accertamento della sussistenza del trasferimento d’azienda e l’interpretazione della lettera di licenziamento costituiscono valutazioni di fatto del giudice di merito, non superabili contrapponendo una diversa ricostruzione plausibile; la censura non era quindi idonea a rimettere in discussione tali accertamenti, anche in presenza di doppia conforme. Ha inoltre confermato che l’accertamento giudiziale della nullità del termine ha natura dichiarativa e che la conversione opera ex tunc dalla stipulazione illegittima: il rapporto, pur non essendo di fatto operante al momento del trasferimento, doveva considerarsi in atto de iure e quindi trasferito alla cessionaria ai sensi dell’art. 2112 c.c. Il licenziamento intimato dalla cedente è intervenuto dopo il passaggio del rapporto alla cessionaria e non ha impedito il riconoscimento della prosecuzione del rapporto. Il secondo motivo è stato respinto: la domanda volta ad accertare il passaggio del rapporto alla cessionaria in conseguenza di un trasferimento d’azienda non è soggetta ai termini di decadenza dell’art. 32, comma 4, della L. n. 183 del 2010; la lettera d) riguarda fattispecie propriamente interpositorie e non si estende alla disciplina dell’art. 2112 c.c. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di rilevanza decisiva, perché la statuizione di ripristino era già sorretta dall’autonoma ratio del trasferimento ex lege del rapporto e della conseguente inefficacia del recesso intimato dalla cedente dopo il trasferimento. La Corte ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La Corte milanese correttamente rammenta in proposito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’applicazione dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento.
Il trasferimento d’azienda comporta il passaggio del rapporto al cessionario anche quando, alla data del trasferimento, il rapporto non sia concretamente in corso, purché sia in essere in diritto; ciò può risultare da una controversia giudiziaria successiva che accerti l’illegittimità dell’interruzione del rapporto.
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
Infatti questa Corte ha di recente affermato, anche dopo l’intervento della L. 28 giugno 2012, n. 92, che con l’art. 1, comma 13, ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, il seguente principio: “In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto “ex tunc” dalla illegittima stipulazione del contratto a termine”.
La sentenza che accerta la nullità del termine e ordina la ricostituzione del rapporto è dichiarativa, non costitutiva; la conversione a tempo indeterminato produce effetto ex tunc dalla stipulazione illegittima.
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c)
Infatti questa Corte ha di recente affermato, anche dopo l’intervento della L. 28 giugno 2012, n. 92, che con l’art. 1, comma 13, ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, il seguente principio: “In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto “ex tunc” dalla illegittima stipulazione del contratto a termine”.
La Corte afferma che l’art. 32, comma 4, lett. c), riguarda i provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare per contestarne legittimità o validità; non assoggetta a decadenza la domanda di accertamento del passaggio del rapporto al cessionario in conseguenza del trasferimento d’azienda.
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d)
A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l’invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente.
La lettera d), quale norma eccezionale di chiusura, presuppone la contestazione di atti di un datore di lavoro meramente formale nell’ambito di fenomeni interpositori e non si applica al trasferimento d’azienda regolato dall’art. 2112 c.c.
D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 1, comma 2
Infatti, una volta acquisita come ragione idonea a sorreggere il decisum circa il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con Alitalia l’argomentazione della Corte territoriale in base alla quale il V. doveva considerarsi “trasferito ex lege alle dirette dipendenze del cessionario” sulla scorta dell’art. 2112 c.c. (sicchè – secondo la stessa Corte territoriale — “il licenziamento irrogato da CAI First interviene quando il lavoratore è già transitato ex lege alle dipendenze della società cessionaria”), perde di rilievo decisivo ogni questione circa la disciplina applicabile a detto licenziamento in relazione al D.Lgs. n. 23 del 2015, perchè tale recesso è successivo al trasferimento ritenuto dalla Corte di Appello ed inflitto a non domino, per cui tutte le considerazioni spese in proposito circa l’ambito di operatività del richiamato decreto legislativo attengono ad una seconda ratio decidendi, il cui vizio comunque non condurrebbe alla cassazione della sentenza impugnata perchè la motivazione di essa sarebbe comunque sostenuta dalla prima ratio in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c..
La questione sull’applicabilità del decreto alla conversione successiva alla sua entrata in vigore non è decisiva quando il ripristino del rapporto è autonomamente giustificato dal trasferimento ex lege e il recesso è stato intimato dalla cedente dopo tale trasferimento.
D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 1
Infatti, una volta acquisita come ragione idonea a sorreggere il decisum circa il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con Alitalia l’argomentazione della Corte territoriale in base alla quale il V. doveva considerarsi “trasferito ex lege alle dirette dipendenze del cessionario” sulla scorta dell’art. 2112 c.c. (sicchè – secondo la stessa Corte territoriale — “il licenziamento irrogato da CAI First interviene quando il lavoratore è già transitato ex lege alle dipendenze della società cessionaria”), perde di rilievo decisivo ogni questione circa la disciplina applicabile a detto licenziamento in relazione al D.Lgs. n. 23 del 2015, perchè tale recesso è successivo al trasferimento ritenuto dalla Corte di Appello ed inflitto a non domino, per cui tutte le considerazioni spese in proposito circa l’ambito di operatività del richiamato decreto legislativo attengono ad una seconda ratio decidendi, il cui vizio comunque non condurrebbe alla cassazione della sentenza impugnata perchè la motivazione di essa sarebbe comunque sostenuta dalla prima ratio in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c..
La disciplina della tutela prevista dall’art. 2, comma 1, non occorre essere risolta quando la condanna al ripristino del rapporto poggia su una ratio autonoma e sufficiente relativa al passaggio del rapporto al cessionario; la Corte non decide quindi nel merito l’estensione della tutela reintegratoria prospettata dalla ricorrente.
art. 360 c.p.c., n. 3
L’accertamento in fatto degli elementi che nel loro insieme inducono il convincimento circa la sussistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. appartiene alla competenza del giudice del merito e l’apprezzamento di tali elementi non è sindacabile in sede di legittimità, tanto più in una ipotesi – ricorrente nella specie – di cd. “doppia conforme” (Cass. n. 26674 del 2016; conf. Cass. n. 20994 del 2019), quantunque la censura sia mascherata sotto la forma, non corrispondente alla sostanza, della violazione e della falsa applicazione della legge che, per essere tale, presuppone invece una ricostruzione della vicenda storica quale è quella narrata nella sentenza impugnata.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito: deve assumere come base la ricostruzione storica risultante dalla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro può trasferirsi al cessionario anche se non è concretamente operante alla data del trasferimento, quando sia in essere in diritto; una successiva pronuncia che accerta l’illegittimità del termine e ricostituisce il rapporto ha natura dichiarativa e produce effetti ex tunc dalla stipulazione illegittima.
- L’accertamento degli elementi fattuali che integrano un trasferimento d’azienda e l’interpretazione dell’atto di licenziamento spettano al giudice di merito. In sede di legittimità, la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione o di un’esegesi alternativa plausibile non integra, di per sé, un vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
- La domanda diretta ad accertare il passaggio del rapporto di lavoro al cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c. non è soggetta ai termini di decadenza dell’art. 32, comma 4, della L. n. 183 del 2010, previsti per l’impugnazione di atti datoriali; la previsione della lettera d), di carattere eccezionale, riguarda fenomeni interpositori e non si estende al trasferimento d’azienda.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere la decisione, la permanenza di una ratio non validamente censurata rende irrilevante l’esame delle contestazioni rivolte contro l’altra, se il loro eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia.
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