Cassazione Civile, Sentenza n. 4881/2020 del 24/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Nel 1992 l’amministrazione bandì un concorso interno per numerosi posti di funzionario tributario, corrispondenti all’ottava qualifica. La graduatoria approvata il 24 giugno 1996 fu annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 3679/2000, perché alcuni partecipanti erano privi dei requisiti necessari. In esecuzione della pronuncia, nel 2004 fu formulata una nuova graduatoria, con l’esclusione dei vincitori privi dei requisiti e l’inserimento degli idonei; la lavoratrice vi fu collocata in posizione utile per l’inquadramento superiore, con retrodatazione giuridica. Chiese al Tribunale di Brescia il riconoscimento della decorrenza economica dal 1996 e il pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale riconobbe la giurisdizione ordinaria e condannò l’amministrazione a pagare Euro 24.324,36, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di risarcimento. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 49/2012 depositata il 7 febbraio 2012, confermò la giurisdizione ordinaria e rigettò l’appello. L’amministrazione ricorse per cassazione con quattro motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che gli atti e i loro effetti si collocavano prima del 30 giugno 1998; omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta assenza di un obbligo di estendere l’inquadramento ai soggetti estranei al giudizio amministrativo; ultrapetizione, perché la condanna sarebbe stata fondata sulla responsabilità contrattuale anziché su quella aquiliana prospettata; violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., assumendo che la prescrizione decorresse dall’approvazione della graduatoria del 24 giugno 1996.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo sulla giurisdizione era già stato respinto dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 10246/2019, che aveva riconosciuto la giurisdizione ordinaria. Il secondo motivo è infondato: l’amministrazione, con la determinazione del 2004, aveva riformulato la graduatoria e collocato anche la lavoratrice in posizione utile, riconducendone la posizione a quella dei ricorrenti vittoriosi nel giudizio amministrativo per evitare una disparità di trattamento conseguente all’illegittimità del proprio operato. Il terzo motivo è inammissibile: per verificare il dedotto vizio di ultrapetizione, l’amministrazione avrebbe dovuto riportare con precisione sia i motivi d’appello sia le argomentazioni della sentenza di primo grado; la mancata trascrizione di quest’ultima impediva il controllo sul thema decidendum. Il quarto motivo è infondato: la nuova graduatoria favorevole fu approvata nel 2004 e solo da allora la lavoratrice poté proporre la domanda risarcitoria per le differenze retributive; la retrodatazione giuridica non anticipava la decorrenza della prescrizione. La Corte condanna l’amministrazione alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Non dispone il raddoppio del contributo unificato, in ragione della non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Pertanto, la mancata trascrizione del contenuto della sentenza di primo grado, impedisce la necessaria verifica di rispondenza della sentenza di appello al thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado.
La censura di ultrapetizione va formulata in modo specifico e documentato: per consentire alla Cassazione di verificare la corrispondenza tra la decisione d’appello e le questioni devolute, il ricorrente deve riportare gli atti processuali rilevanti, compresa la motivazione della sentenza di primo grado.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, ranno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resa soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4,), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che a parte abbia specificamente indicato ed allegato”.
Anche quando deduce un errore processuale, il ricorrente deve rispettare la specificità del ricorso e indicare e allegare gli atti e i documenti sui quali la censura si fonda; il controllo diretto della Cassazione è limitato a tale materiale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, ranno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resa soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4,), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che a parte abbia specificamente indicato ed allegato”.
La deduzione di un errore processuale richiede che il ricorrente assicuri la procedibilità del ricorso mediante la specifica indicazione e allegazione degli atti e documenti necessari alla verifica della censura.
art. 2948, n. 4, c.c.
Tale statuizione rileva anche con riguardo alla censura in esame, atteso che solo da tale data poteva decorrere la prescrizione del diritto azionato, non assumendo valore in proposito la retrodatazione della decorrenza giuridica.
Nel caso di tardivo inquadramento conseguente alla riformulazione della graduatoria, la prescrizione della pretesa risarcitoria per le differenze retributive decorre dalla data in cui la nuova graduatoria favorevole consente di proporre la domanda; la retrodatazione giuridica dell’inquadramento non anticipa tale decorrenza.
art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
Tale agire risponde a quanto previsto anche dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1, secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”, atteso che la Pubblica amministrazione “conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare”, essendo tenuta “al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea.
Nel rivedere la graduatoria e la posizione della lavoratrice dopo l’accertamento dell’illegittimità dell’operato amministrativo, l’amministrazione deve assumere determinazioni organizzative coerenti con il pubblico interesse e con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, dopo l’annullamento di una graduatoria, adotta una nuova determinazione e colloca un dipendente in posizione utile per l’inquadramento superiore, la pretesa economica per il periodo in cui la prestazione non è stata svolta non costituisce retribuzione dovuta per retrodatazione, ma può essere azionata a titolo risarcitorio.
- Nel caso di nuova graduatoria favorevole che consenta di chiedere le differenze retributive a titolo risarcitorio per un inquadramento tardivo, la prescrizione decorre dall’approvazione della nuova graduatoria, non dalla data della graduatoria annullata né dalla retrodatazione della decorrenza giuridica.
- La censura di ultrapetizione in cassazione deve essere autosufficiente rispetto al thema decidendum: occorre riportare con precisione gli atti processuali necessari, inclusa la motivazione della sentenza di primo grado quando essa è indispensabile per confrontare la decisione d’appello con le domande e i motivi devoluti.
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