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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4879/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, assunto il 2 luglio 2012, era stato licenziato il 7 giugno 2017. Il Tribunale di Fermo, in sede di opposizione, aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione, oltre a un’indennità di 3.100 euro mensili, ritenendo insussistente il fatto contestato: la frase «io non ho nulla da perdere. Se mi faccio male io, non mi faccio male da solo», pronunciata nel contesto di un diniego di ferie in agosto e della prospettazione di un’eventuale controversia, non integrava una minaccia o un ricatto; neppure la dichiarazione del lavoratore circa una congiura ai suoi danni era stata ritenuta illecita. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 21 maggio 2018, aveva respinto sia il reclamo principale della società sia quello incidentale del lavoratore. Aveva confermato inoltre che la lettera di licenziamento aveva introdotto addebiti ulteriori rispetto alla contestazione disciplinare — tra cui ricatto, minaccia e lesione dell’immagine aziendale — violando il principio di immutabilità e pregiudicando il diritto di difesa. Il reclamo incidentale del lavoratore, relativo alla dedotta inadeguatezza della formazione degli apprendisti e alle conseguenze sul computo del requisito occupazionale, era stato respinto perché non risultava provato un inadempimento datoriale di gravità tale da compromettere la serietà dei piani formativi; la Corte d’appello aveva inoltre rilevato che il requisito occupazionale si era perfezionato dopo il 7 marzo 2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015, o in subordine dell’art. 18, commi 4, 5 e 6, dello Statuto dei lavoratori. Ha sostenuto che la violazione della procedura disciplinare dovesse comportare soltanto la tutela indennitaria per vizi formali e che, ai fini della verifica della giustificazione sostanziale del licenziamento, il giudice potesse valutare anche fatti non specificamente indicati nella contestazione, ma dedotti successivamente, anche nella memoria difensiva. Ha inoltre lamentato che la contestazione contenesse già un generico riferimento a «frasi sconvenienti». Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e nullità della sentenza, deducendo che non fossero stati esaminati gli ulteriori fatti, specificati nella lettera di licenziamento e nella memoria del 6 settembre 2017, e sostenendo che essi avrebbero potuto giustificare almeno la tutela indennitaria. La Cassazione ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina della L. n. 92/2012, poiché il lavoratore era stato assunto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, pur rilevando la sostanziale uniformità delle discipline sulla questione esaminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Sul primo motivo ha affermato che la tutela indennitaria ridotta prevista per i vizi formali o procedurali non si applica come semplice conseguenza della mancata contestazione di fatti disciplinari che vengono introdotti soltanto nel provvedimento di licenziamento o nel successivo giudizio. Il fatto rilevante per la verifica della sua sussistenza deve essere delineato nei suoi esatti termini e contorni nella contestazione, così da consentire al lavoratore di difendersi nel procedimento disciplinare; il radicale difetto di contestazione comporta l’inesistenza del procedimento disciplinare e ricade nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, richiamata dal comma 6 per il difetto assoluto di giustificazione. Le pronunce invocate dalla società riguardavano fattispecie differenti, nelle quali i fatti erano stati almeno genericamente contestati. Il secondo motivo è stato respinto: non ricorre omessa pronuncia quando la questione sia stata implicitamente assorbita da altre statuizioni incompatibili con il suo esame; nella specie, l’accertamento della violazione del principio di immutabilità e della mancata contestazione dei fatti ulteriori rendeva superflua una distinta valutazione di tali fatti. La Corte ha condannato la società alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell’art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di “insussitenza del fatto contestato”, che implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione.

    L’insussistenza del fatto contestato comprende anche l’ipotesi in cui manchi del tutto la contestazione disciplinare; il difetto radicale di contestazione può quindi condurre alla tutela reintegratoria.

  • art. 18, comma 6, L. n. 300/1970

    L’impianto di questa parte della disposizione è nei suoi tratti essenziali chiaro, nel senso che, se il licenziamento presenta i vizi formali sopra richiamati, si applica la ridotta tutela indennitaria, ferma restando però l’applicazione delle diverse tutele previste dall’art. 18, commi 4, 5 o 7 – in sostituzione della tutela indennitaria ridotta e non in aggiunta ad essa – nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l’ingiustificatezza del licenziamento (ossia l’inesistenza di un giustificato motivo soggettivo, oggettivo o di una giusta causa il cui onere della prova, una volta che il lavoratore ha spiegato la sua domanda, resta comunque in capo al datore di lavoro ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5).

    La tutela indennitaria ridotta per i vizi formali o procedurali opera quando il licenziamento non risulti anche ingiustificato; se, su domanda del lavoratore, è accertato un difetto sostanziale di giustificazione, si applica in sua sostituzione la tutela prevista dai commi 4, 5 o 7. La prova della giusta causa o del giustificato motivo resta a carico del datore di lavoro.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La previsione normativa, che parla di “fatto contestato” (fatto materiale contestato nel regime del D.Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione.

    La contestazione disciplinare deve individuare con sufficiente precisione il fatto addebitato. Fatti non contestati, e introdotti soltanto nella lettera di licenziamento o in giudizio, non possono essere utilizzati per sostituire il fatto contestato né per degradare il radicale difetto di contestazione a mero vizio procedurale.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    L’impianto di questa parte della disposizione è nei suoi tratti essenziali chiaro, nel senso che, se il licenziamento presenta i vizi formali sopra richiamati, si applica la ridotta tutela indennitaria, ferma restando però l’applicazione delle diverse tutele previste dall’art. 18, commi 4, 5 o 7 – in sostituzione della tutela indennitaria ridotta e non in aggiunta ad essa – nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l’ingiustificatezza del licenziamento (ossia l’inesistenza di un giustificato motivo soggettivo, oggettivo o di una giusta causa il cui onere della prova, una volta che il lavoratore ha spiegato la sua domanda, resta comunque in capo al datore di lavoro ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5).

    Quando il lavoratore domanda l’accertamento dell’ingiustificatezza del licenziamento, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che il vizio di omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la questione, pur senza una motivazione autonoma, sia stata implicitamente o esplicitamente assorbita da altre statuizioni della sentenza.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, il fatto su cui si fonda il recesso deve essere delineato nei suoi esatti termini e contorni nella contestazione dell’addebito; la contestazione serve a identificare l’oggetto dell’accertamento e a consentire al lavoratore di predisporre le proprie difese.
  • Il datore di lavoro non può colmare in giudizio la mancata contestazione disciplinare allegando per la prima volta fatti idonei, secondo la propria prospettazione, a giustificare il licenziamento. L’introduzione nel provvedimento espulsivo di fatti non previamente contestati non trasforma il radicale difetto di contestazione in un mero vizio formale assoggettato soltanto alla tutela indennitaria ridotta.
  • Il radicale difetto di contestazione dell’infrazione comporta l’inesistenza del procedimento disciplinare e, ricadendo nell’insussistenza del fatto contestato, può dare luogo alla tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
  • La tutela indennitaria ridotta per vizi formali o procedurali non esclude le tutele previste per l’ingiustificatezza sostanziale del licenziamento: quando questa sia accertata su domanda del lavoratore, le tutele sostanziali operano in sostituzione, non in aggiunta, a quella indennitaria ridotta.
  • Non è configurabile omessa pronuncia su una questione che risulti implicitamente assorbita da una statuizione logicamente incompatibile con il suo esame autonomo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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