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Ordinanza

Ordinanza n. 47/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sezione autonomaOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Pretese del GSE per il recupero degli extraprofitti ai sensi dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, inclusi fatture, diffida di pagamento e nota di credito parziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto in via principale l’accertamento dell’insussistenza del credito vantato dal GSE, quantificato in € 78.653,03 o nella diversa somma indicata in corso di causa, nonché l’accertamento dell’illegittimità degli atti con cui il GSE ha richiesto il pagamento e operato il conguaglio per il recupero degli extraprofitti. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della diffida di pagamento, delle fatture relative alla rettifica del prezzo di cessione dell’energia per periodi compresi tra febbraio 2022 e giugno 2023, della nota di credito parziale e degli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione. Il giudice ha rilevato preliminarmente che è dubbia la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, rinviando l’approfondimento di tali questioni alla fase di merito. La competenza territoriale del TRGA Bolzano è stata ritenuta sussistente in ragione della limitazione degli effetti diretti degli atti alla sfera patrimoniale della società situata nella provincia di Bolzano, secondo il criterio degli effetti previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. Nel merito cautelare, la ricorrente ha prospettato un rischio di compromissione irreversibile della propria situazione economica e della continuità aziendale, producendo una relazione tecnica sulla crisi di liquidità.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha ritenuto che la complessità delle questioni — comprese la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la giurisdizione amministrativa — richieda un esame approfondito incompatibile con la cognizione cautelare. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio prospettato non è stato adeguatamente provato: la relazione sulla crisi di liquidità è stata considerata unilateralmente predisposta dalla ricorrente e non idonea a superare la solidità economico-finanziaria e la patrimonializzazione della società. Il Tribunale ha inoltre osservato che l’operatore, in considerazione del tempo di maturazione delle pretese sugli extraprofitti e del quadro normativo noto, avrebbe dovuto predisporre tempestivamente le necessarie misure gestionali e organizzative. In ogni caso, il pregiudizio, essenzialmente economico, è stato ritenuto integralmente risarcibile qualora il giudizio di merito si concluda favorevolmente. In assenza del periculum in mora, la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    recupero dei c.d. extraprofitti

    La disposizione costituisce il fondamento delle pretese del GSE relative alla rettifica del prezzo di cessione dell’energia e al recupero degli extraprofitti; la legittimità e l’applicazione concreta della disciplina non sono state definite nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il Tribunale ne ha applicato i presupposti, escludendo la sussistenza del periculum in mora.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio degli effetti attribuisce la competenza territoriale al TAR periferico quando gli effetti diretti dell’atto sono limitati al territorio regionale; tali effetti vanno individuati in relazione all’interesse azionato e al perimetro dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

    La regola residuale per gli atti statali opera negli altri casi, ma non prevale quando gli effetti diretti dell’atto risultano territorialmente limitati ai sensi del comma 1.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

    la sezione autonoma di Bolzano [...] decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi [...] dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

    La disposizione fonda la competenza della Sezione autonoma di Bolzano per gli atti di amministrazioni non aventi sede nella provincia quando la loro efficacia è limitata al territorio provinciale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la questione relativa alla diretta impugnabilità degli atti e alla giurisdizione del giudice amministrativo è complessa e richiede un approfondito esame, essa può essere riservata alla decisione di merito senza anticiparne la soluzione cautelare.
  • Ai fini della competenza territoriale prevista dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., gli effetti diretti dell’atto devono essere apprezzati in relazione all’interesse concretamente azionato e alla portata dell’impugnazione; anche effetti esclusivamente patrimoniali, se circoscritti al territorio di una regione, possono radicare la competenza del TAR regionale.
  • Il periculum in mora non è dimostrato da una relazione tecnica unilateralmente predisposta dalla parte quando tale documento non risulti coerente con la patrimonializzazione e la solidità economico-finanziaria dell’impresa.
  • Il pregiudizio meramente economico, in assenza di elementi specifici che ne dimostrino l’irreversibilità o l’integrale non riparabilità, non giustifica la sospensione cautelare, essendo normalmente suscettibile di ristoro all’esito favorevole del giudizio.
  • L’operatore economico che conosca da tempo il quadro normativo e la possibile maturazione di pretese pubbliche deve adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti; l’omessa predisposizione di tali misure può incidere sulla valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoCompetenzaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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