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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10273/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per falsificazione continuata in concorso di documentazione per rinnovi di polizza (art. 642 c.p.), deducendo tre censure principali: 1) intempestività della querela della parte offesa per violazione dell'art. 124 c.p., deducendo che la compagnia aveva conoscenza certa del fatto-reato già alla data di acquisizione del certificato di morte (29/11/2017) e che la querela presentata il 12/03/2018 era quindi tardiva; 2) errata interpretazione dell'art. 642 c.p., sostenendo che la falsificazione dei rinnovi non rientrerebbe nel perimetro della fattispecie perché i rinnovi sarebbero atti conservativi e non atti genetici della stipulazione; 3) errori nella valutazione della particolare tenuità del fatto, nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 131-bis, art. 62 n.4 e art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il termine di tre mesi per proporre querela (art. 124 c.p.) decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, del fatto-reato. Nel caso concreto la compagnia aveva acquisito il certificato di morte di Giuseppina Parisi il 29/11/2017, elemento concreto e decisivo che rendeva evidente la falsità delle firme apposte sui successivi frontespizi e rinnovi: da quella data la Darag Italia s.p.a. aveva conoscenza certa del fatto-reato. Poiché la querela fu presentata il 12/03/2018, oltre il termine di tre mesi, l'azione penale era improcedibile. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e pure la sentenza di primo grado (l'azione penale non doveva essere iniziata), con conseguente caduta anche delle statuizioni civili connesse.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen. (querela e termine)

    Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, su basi serie e concrete, della fattispecie-reato nella sua configurazione oggettiva e soggettiva; prove documentali incontrovertibili (es. certificato di morte) fanno decorrere il dies a quo. L'onere di provare l'intempestività grava su chi la allega.

  • art. 642 cod. pen. (falsificazione di polizze/documentazione assicurativa)

    La pronuncia richiama la disciplina della norma e la giurisprudenza ma, per l'accoglimento del primo motivo, non è entrata nel merito definitivo delle questioni interpretative sollevate dai ricorrenti circa la rilevanza penale dei rinnovi; si osserva però che la fattispecie include la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione e che la corte di merito aveva ritenuto applicabile la norma ai rinnovi, decisione che non è stata però confermata nel merito dalla Cassazione a seguito dell'annullamento per procedibilità.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento della particolare tenuità; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo e non ha esaminato nel merito la valutazione svolta dai giudici di merito.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    I ricorrenti censuravano la carenza motivazionale nella determinazione della pena; la Cassazione non ha trattato il merito di tale censura poiché l'annullamento senza rinvio ha reso superfluo l'esame.

  • art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante della minima offensività)

    Richiamata dai ricorrenti come motivo di favorevole valutazione, ma non esaminata nel merito per effetto dell'annullamento procedurale.

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela (art. 124 c.p.) decorre dalla data in cui la persona offesa è in possesso di elementi certi e concreti che consentono di ricondurre un fatto alla fattispecie penale: documenti ufficiali e incontrovertibili (es. certificato di morte) fanno scattare il dies a quo.
  • Se la parte offesa compie accertamenti investigativi, il dies a quo può comunque essere anticipato dalla disponibilità di elementi decisivi; le indagini successive non sospendono automaticamente il decorso del termine, salvo che tali indagini siano effettivamente necessarie per acquisire la conoscenza del fatto-reato o dell'autore.
  • Chi deduce l'intempestività della querela deve fornire prova rigorosa della tardività; in caso di dubbi sull'esistenza di prova certa, la situazione è risolta in favore del querelante.
  • Se la querela è tardiva e l'azione penale è dunque improcedibile, l'annullamento per tale motivo è senza rinvio e travolge le sentenze di merito e le relative statuizioni civili connesse.
  • In casi che coinvolgono falsificazioni di documenti assicurativi, è prudente per la parte offesa procedere tempestivamente a segnalare l'illecito non appena acquisito un elemento documentale decisivo, per non perdere la condizione di procedibilità.
  • Sebbene esistano questioni interpretative sulla rilevanza penale di falsifiche relative a rinnovi contrattuali (atto conservativo vs. atto genetico), la correttezza procedurale (tempestività della querela) può risultare determinante e decidere il destino del processo prima ancora che tali questioni siano risolte nel merito.

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