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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12804/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo è aspecifico e indeterminato perché si limita a critiche astratte sulla pena e sulle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva assolto l'imputato, limitatamente a una parte della ricettazione contestata al capo B, relativa alla somma di Euro 110,00, perché il fatto non sussiste, e aveva rideterminato la pena per i reati di furto aggravato, ricettazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali. Con l'unico motivo di ricorso si censura la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma 3, c.p., ma la doglianza viene ritenuta formulata in modo del tutto astratto, indeterminato e non specifico, senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del capo A, relativo al furto.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    Richiamato come aggravante del furto contestato al capo A.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del capo B, relativa alla ricettazione; l'assoluzione in appello riguarda solo una parte della somma contestata.

  • art. 495 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del capo C, relativa alla falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali.

  • art. 99, comma 3, c.p.

    Richiamato con riferimento alla recidiva contestata e ritenuta, rispetto alla quale erano invocate le attenuanti generiche in prevalenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena e sul giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva è inammissibile se formulata in modo astratto, generico e privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una critica meramente assertiva alla valutazione del giudice di merito, occorrendo indicare puntualmente gli errori della motivazione contestata.
  • Quando il ricorso non si confronta con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza entrare nel merito delle doglianze sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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