Sentenza n. 327/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 369 in data 17 giugno 2025, di annullamento e divieto di prosecuzione delle attività, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/90 e s.m.i., con riferimento alle SCIA SUAP n. 133 del 16 novembre 2016, n. 154 del 8 marzo 2017, n. 160 del 25 marzo 2017, n. 162 del 3 aprile 2017 e n. 211 del 4 settembre 2017, con determina di rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base delle dette SCIA presentate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento e divieto di prosecuzione dell'attività, con ordine di rimozione degli effetti e dei lavori realizzati sulla base di alcune SCIA SUAP
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva disposto il divieto di prosecuzione dell'attività della propria azienda agricola, riferita a cinque SCIA SUAP presentate tra il 2016 e il 2017. Ha dedotto: la violazione dell'art. 10 della l. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate nella fase procedimentale; la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, nonché dei principi di legittimo affidamento, logicità, coerenza, ragionevolezza e non arbitrarietà, per il superamento del termine per l'esercizio dell'autotutela; la mancata considerazione dell'interesse pubblico concreto e dell'affidamento del privato; l'insussistenza dei presupposti posti a fondamento del provvedimento. Il Comune aveva motivato il divieto sulla mancanza di una valida autorizzazione sanitaria e sull'assenza di un'autorizzazione unica ambientale. Quanto al primo profilo, aveva ritenuto utilizzata un'autorizzazione sanitaria intestata a un'altra azienda agricola operante nel medesimo stabilimento. Quanto al secondo, aveva affermato che l'AUA relativa alla pratica SUAP n. 211 del 2017 non fosse stata rilasciata. Il ricorrente ha documentato, invece, di essere titolare di una propria registrazione sanitaria del 3 maggio 2017 e che, comunque, l'autorizzazione sanitaria relativa allo stabilimento poteva essere utilizzata dalle aziende operanti nello stesso complesso, purché fossero distinguibili le rispettive attività. Ha inoltre dimostrato che, a valle della pratica SUAP indicata dal Comune, lo stesso ente aveva rilasciato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dalla lavorazione delle uve e del vino, ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla fondatezza del quarto motivo, assorbendo gli ulteriori motivi, e ha annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto inconsistenti entrambi i presupposti sostanziali posti dal Comune a fondamento del divieto. In relazione all'autorizzazione sanitaria, dagli atti risultava che l'azienda disponeva di una propria registrazione sanitaria, diversa da quella erroneamente indicata nel provvedimento; inoltre, secondo la documentazione richiamata, l'autorizzazione riferita allo stabilimento avrebbe potuto comunque essere utilizzata dalle aziende ivi operanti. In relazione al profilo ambientale, risultava documentato il rilascio, da parte dello stesso Comune, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue connessa alla lavorazione vitivinicola, autorizzazione compresa nell'AUA ai sensi del d.P.R. 59/2013. Il Comune non ha fornito, né nel procedimento né in giudizio, elementi idonei a confutare la documentazione e le deduzioni del ricorrente, limitandosi a ribadire le ragioni originarie. Ne sono derivati un evidente difetto di istruttoria e un vizio di motivazione, oltre alla perplessità dell'azione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Il giudice ha esaminato la censura relativa all'omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, ma l'ha assorbita in seguito all'accoglimento del motivo concernente l'insussistenza dei presupposti del provvedimento.
La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale quale base del potere esercitato; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
La disposizione è stata richiamata dal Comune per l'annullamento in autotutela delle SCIA; la relativa censura sul termine e sui presupposti dell'autotutela è stata assorbita.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, logicità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; la censura è stata assorbita.
Il giudice ha ritenuto che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue relativa alla lavorazione delle uve e del vino derivato rientri nell'autorizzazione unica ambientale.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che vieta la prosecuzione di un'attività sulla base dell'asserita mancanza di titoli abilitativi è illegittimo quando dagli atti risulti la titolarità di un diverso titolo sanitario proprio dell'operatore o comunque l'idoneità del titolo riferito allo stabilimento a legittimare l'attività svolta.
- L'amministrazione deve verificare effettivamente la situazione documentale prima di adottare un provvedimento limitativo dell'attività; l'erronea rappresentazione dell'inesistenza di un'autorizzazione integra un difetto di istruttoria e di motivazione.
- L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dalla lavorazione vitivinicola può costituire, secondo il d.P.R. 59/2013, componente dell'autorizzazione unica ambientale; pertanto, la sua esistenza deve essere considerata nella verifica della sussistenza dell'AUA.
- Quando il privato documenta, già nella fase procedimentale e poi in giudizio, fatti idonei a smentire i presupposti del provvedimento, l'amministrazione deve confrontarsi specificamente con tali elementi e non può limitarsi a ribadire le proprie originarie conclusioni.
- L'accertata inconsistenza dei presupposti sostanziali di un provvedimento di annullamento e divieto di prosecuzione dell'attività è sufficiente a determinarne l'annullamento, con assorbimento delle ulteriori censure non necessarie alla definizione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →