Sentenza del 02/05/2025 n. 2587 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A. P. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato durante il giudizio, relativo a un credito IMU 2015 e recante una richiesta indicata nel ricorso come pari a 4.187,16 euro. La controversia nasceva dalla rideterminazione dell’IMU dopo che, nei precedenti giudizi catastali, la rendita dell’immobile era stata ridotta rispetto ai 17.100 euro inizialmente accertati; una sentenza tributaria del 2023 aveva inoltre ordinato di ricalcolare l’imposta sulla rendita giudizialmente determinata e imputare i versamenti già effettuati, pari a 11.765,56 euro. Il contribuente contestava il calcolo del residuo e l’inclusione delle sanzioni, sostenendo che la rendita da considerare era quella risultante dal contenzioso e che aveva pagato sulla base della rendita catastale allora vigente. Il Comune non si è costituito; il concessionario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione rispetto alla rideterminazione del tributo e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo la regolarità della procedura di riscossione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, sezione II, in composizione monocratica, con decisione del 16 aprile 2025 ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del preavviso di fermo, poiché esso esponeva il contribuente a un pregiudizio concreto e attuale. Ha accolto il ricorso e annullato il preavviso: il contribuente poteva contestare la rideterminazione della pretesa anche impugnando il successivo atto tipico, benché avesse già impugnato facoltativamente il sollecito. Quanto al calcolo del residuo, il Comune e il concessionario non avevano contestato specificamente i conteggi prospettati dal contribuente né spiegato i criteri applicati; il giudice ha quindi valorizzato il principio di non contestazione. Ha inoltre ritenuto non dovute le sanzioni, perché il contribuente aveva versato l’imposta sulla base della rendita catastale allora vigente e non risultava colpevole del ritardo; la maggiorazione del 30% rendeva comunque illegittimo l’importo richiesto. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Il Comune di Salerno è stato condannato a rimborsare 605 euro di spese, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato; le spese tra il ricorrente e il concessionario sono state compensate. Non è stato disposto un rinvio né è stata quantificata nel dispositivo una diversa somma residua dovuta.
Norme richiamate
Articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'alt 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata, però, in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.
L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è tassativo, ma va interpretato estensivamente: è impugnabile anche un atto atipico che comunichi una pretesa tributaria concreta e individuata. Il preavviso di fermo è inoltre contestabile quando produce un pregiudizio attuale.
Articolo 100 del codice di procedura civile
In breve, l'interesse ad agire, che, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., dà titolo per proporre in giudizio una domanda, consiste nella esigenza di ricorrere al giudice per evitare una lesione del proprio diritto, e cioè un danno altrimenti inevitabile.
L’azione richiede un interesse concreto e attuale, non fondato su eventi ipotetici. Nel caso deciso il preavviso di fermo integrava tale interesse perché era prodromico a un fermo che avrebbe impedito la circolazione del veicolo.
Articolo 115, comma 1, del codice di procedura civile
Pertanto, la parte che allega fatti non specificamente contestati viene esonerata dal relativo onere della prova, in quanto la non specifica contestazione viene considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l'atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Nel processo tributario, per quanto compatibile, la mancata contestazione specifica di fatti allegati dalla controparte può esonerare quest’ultima dal provarli. Qui il giudice ha applicato il principio ai conteggi del contribuente, rimasti senza contestazioni puntuali e senza una spiegazione alternativa del calcolo.
Articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Anche al processo tributario si ritiene applicabile l'art. 115 c.p.c. ed il principio di non contestazione in esso riferito (cfr. Cass. n. 5001/2024, Cass. n. 23710/2018, Cass. n. 2196/2015, Cass. n. 16345/2013 nonché Circolare Agenzia delle Entrate n.17/E del 31 marzo 2010), sia perché, essendo il rito speciale strutturato sulla falsariga del processo civile, può anche ad esso riconoscersi natura dispositiva ed è anch'esso caratterizzato dalla necessità di una difesa tecnica e da un sistema di preclusioni sia perché, a norma dell'art. 1 comma 2 D.Lgs. 546/1992, i giudici tributari applicano le norme del medesimo decreto, e, per quanto in esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Le norme del codice di procedura civile si applicano al processo tributario quando la disciplina speciale non dispone diversamente e vi sia compatibilità. Su questa base il giudice ha ritenuto applicabile al giudizio tributario il principio di non contestazione dell’articolo 115 c.p.c.
Articoli 24 e 111 della Costituzione
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il giudice può decidere la controversia sulla questione di più immediata soluzione e assorbire le altre eccezioni o questioni che risultino superate dalla decisione, senza esaminarle una per una.
Massime di principio
- Un preavviso di fermo può essere impugnato in sede tributaria se manifesta una pretesa fiscale individuata e determina un pregiudizio concreto e attuale; non è necessario attendere l’esecuzione del fermo.
- Se una decisione giudiziaria impone di rideterminare un tributo, l’amministrazione può proseguire la riscossione senza necessariamente emettere un nuovo atto formale, ma il contribuente conserva il diritto di contestare gli atti successivi se ritiene che il calcolo non rispetti la decisione.
- L’impugnazione facoltativa di un atto atipico, come un sollecito, non preclude di per sé l’impugnazione del successivo atto tipico; quest’ultimo può essere contestato per evitare che la pretesa si consolidi.
- Nel processo tributario, i conteggi e i fatti allegati devono essere contestati in modo specifico: una contestazione generica o l’assenza di una spiegazione alternativa può consentire al giudice di valorizzare i fatti non contestati, nei limiti di legge.
- Le sanzioni tributarie non sono automaticamente dovute quando il contribuente ha agito sulla base della rendita catastale vigente e il ritardo non gli è imputabile: occorre valutare la colpevolezza e le circostanze concrete.
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