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Sentenza

Sentenza del 02/05/2025 n. 3242 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2017 e 2018; il ricorrente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli avvisi sostenendo che l'immobile fosse adibito ad abitazione principale della sig.ra B. L. (vedova del fratello del de cuius) e pertanto esente da IMU ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c. Il Comune ha appellato deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 540 c.c. e omessa pronuncia su fatto decisivo, rilevando che l'immobile era in comunione tra il de cuius (P. A.) e il fratello (V. A.) e non tra il de cuius e la coniuge; quindi il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite non poteva sorgere.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado: ha rigettato il ricorso di V. A., confermato la legittimità degli avvisi di accertamento n. 717 del 26.08.2021 e n. 717 del 23.09.2021 e compensato le spese. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., il diritto di abitazione del coniuge superstite sorge solo se la casa era di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite; essendo l'immobile in comunione tra il de cuius e un terzo (il fratello), il diritto in favore della sig.ra B. L. non poteva essere riconosciuto. Si è inoltre ritenuto che successive donazioni non mutano la qualificazione giuridica originaria rilevante alla data del decesso.

Norme richiamate

  • art. 540, comma 2, c.c.

    Il diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge superstite riguarda la casa adibita a residenza familiare solo se tale bene era di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite; non sorge se la casa era in comunione tra il de cuius e un terzo.

  • Cass. civ., sent. n. 6691/2000

    "Il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare [...] è che la casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo."

    Giurisprudenza consolidata che esclude il diritto di abitazione del coniuge superstite quando il bene è in comunione tra il de cuius e un terzo, perché così non è realizzabile il pieno godimento del bene da parte del superstite.

  • Cass. civ., sent. n. 29162/2021

    "Il diritto di abitazione [...] non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge superstite il godimento pieno del bene oggetto del diritto."

    Conferma dell'orientamento secondo cui la comunione del bene con un terzo esclude la nascita del diritto di abitazione del coniuge superstite.

Massime di principio

  • Il diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 c.c. richiede che la casa fosse di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge: se il de cuius era comproprietario con un terzo, il diritto non sorge.
  • Per beneficiare dell'esenzione IMU come abitazione principale tramite il diritto di abitazione, è necessario provare la titolarità del diritto e la corrispondente situazione di proprietà alla data del decesso; la mera residenza di fatto della vedova non è sufficiente se manca il presupposto giuridico.
  • La qualificazione giuridica della proprietà alla data del decesso è determinante: successivi atti (donazioni, trasferimenti) che avvengono dopo il decesso non modificano retroattivamente l'origine del diritto di abitazione.
  • Quando l'immobile è in comunione con terzi, il Comune può legittimamente notificare avvisi di accertamento IMU riferiti alla quota del co-proprietario; il contribuente pessimizza opponendosi dimostrando il contrario.
  • Onere della prova: chi invoca l'esenzione per abitazione principale deve fornire documentazione che dimostri la sussistenza del diritto di abitazione e la titolarità di proprietà nella forma richiesta dalla norma.
  • In presenza di comproprietà con terzi, il coniuge superstite può valutare rimedi alternativi (acquisto della quota, accordo con i comproprietari) per ottenere il pieno godimento dell'immobile, ma non ha automaticamente il diritto di abitazione ex art. 540 c.c.

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