Sentenza del 02/05/2025 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva denunciato il 28 febbraio 2022 l’attivazione di un’officina per l’autoproduzione di energia elettrica e chiesto la licenza di esercizio. Dopo la verifica positiva effettuata il 14 marzo, la licenza era stata rilasciata il 31 marzo 2022. Per il gasolio impiegato dal 14 al 31 marzo la società aveva pagato l’accisa ad aliquota piena e chiesto il rimborso della differenza, pari a 14.336,68 euro, invocando l’agevolazione prevista dall’art. 21, comma 9-bis, d.lgs. 504/1995. La controversia verteva sulla decorrenza dell’agevolazione: dall’inizio dell’autoproduzione, dopo la denuncia e la verifica positiva, oppure soltanto dalla data di rilascio della licenza.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone, ha accolto il ricorso introduttivo contro il diniego parziale del rimborso. Ha stabilito che la licenza non è condizione costitutiva del diritto all’agevolazione quando, come nel caso concreto, l’impianto era stato denunciato, verificato con esito positivo e gestito nel periodo controverso nel rispetto delle disposizioni applicabili. Le spese del grado sono state compensate in ragione del recente consolidamento dell’orientamento della Cassazione; la decisione è stata confermata nel resto.
Norme richiamate
Art. 21, comma 9-bis, d.lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise)
Avendo utilizzato per il periodo 14/31 marzo 2022 gasolio con accisa ad aliquota piena, la società contribuente ha chiesto il rimborso della differenza derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata (euro 14.336,68) in virtù della citata disposizione legislativa.
La disposizione fonda l’agevolazione sull’accisa relativa al combustibile impiegato per l’autoproduzione di energia elettrica; secondo la decisione, il diritto può spettare anche per il periodo successivo alla denuncia e alla verifica positiva, anteriore al rilascio della licenza.
Articoli 53 e 55, comma 8, d.lgs. 504/1995
In tema di imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995 - riguardanti, rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l'applicazione degli speciali congegni di sicurezza o degli apparecchi atti ad impedire l'impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato - non preclude il diritto alle esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u. previste, atteso che l'adempimento dei precisati oneri non costituisce condicio sine qua non per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente esercitato ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge, diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico, delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti
Il mancato rispetto degli adempimenti indicati non esclude automaticamente l’agevolazione, purché l’interessato dimostri con altri mezzi le quantità e la destinazione dell’energia. La Corte applica a fortiori questo principio al periodo in cui l’officina, già denunciata e verificata positivamente, era in attesa del rilascio della licenza.
Massime di principio
- Quando il diritto a un’agevolazione fiscale dipende dall’effettivo impiego del combustibile o dell’energia per una finalità agevolata, il rilascio successivo di una licenza non è necessariamente il momento costitutivo del diritto: occorre verificare la disciplina applicabile e se i requisiti sostanziali risultavano già soddisfatti.
- La pendenza di un procedimento autorizzativo non basta, da sola, a escludere un’agevolazione per il periodo intermedio, soprattutto se l’attività era stata previamente denunciata, sottoposta a verifica positiva e svolta nel rispetto delle regole.
- La mancata osservanza di adempimenti o cautele formali non comporta sempre la perdita del beneficio: può essere sufficiente provare altrimenti, con elementi attendibili, i presupposti sostanziali e la quantità dell’energia o del combustibile destinati all’uso agevolato.
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