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Sentenza

Sentenza del 02/05/2025 n. 1418 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto di irrogazione di sanzioni (n. ------/2018) per l'anno 2013; le sanzioni contestavano: 1) l'acquisto di materie prime non documentate da fatturazione e non regolarizzate tramite autofatturazione (art. 6 comma 8 D.lgs. n. 471/97) per un valore complessivo indicato in € 32.540,03; 2) il mancato versamento dell'IVA periodica relativa a maggio 2013 per € 11.081,67 (art. 13 comma 1 D.lgs. n. 471/97). L'Agenzia deduceva insufficiente motivazione e violazioni delle norme citate.

La decisione

Appello dell'Agenzia respinto: la Corte ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo non provata la consumazione di entrambi gli illeciti. Quanto all'art. 6 comma 8, l'ufficio non ha dimostrato elementi essenziali (specificazione delle singole cessioni, epoca, natura della merce, identità dei fornitori) e il metodo indiretto-presuntivo contenuto nel p.v.c. della GdF è stato ritenuto inadeguato e viziato da gravi lacune. Quanto all'art. 13 comma 1, l'omesso versamento non è stato provato perché mancava la quietanza/attestazione di pagamento (es. mod. F24) che è l'unico documento idoneo a dimostrare l'effettivo versamento. Il p.v.c. della Guardia di Finanza contiene dichiarazioni valutative che non godono della fede privilegiata in senso pieno; pertanto l'atto di irrogazione è infondato. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del grado: € 1.014,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 6 comma 8 D.lgs. n. 471/97

    "Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 258, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità (8): a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta"

    L'illecito richiede prova dell'esistenza di operazioni commerciali effettivamente concluse e l'identificazione del cedente/prestatore; la possibilità di regolarizzazione tramite autofattura presuppone che il fornitore sia conosciuto. L'onere della prova grava sull'amministrazione e non sul contribuente.

  • art. 13 comma 1 D.lgs. n. 471/97

    "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato..."

    Per sanzionare l'omesso versamento è necessaria la prova del mancato pagamento: la quietanza/attestazione di pagamento (es. F24 con ricevuta) è il documento idoneo e decisivo. La sola ricostruzione derivata dal p.v.c. non sostituisce tale prova.

  • art. 2700 c.c. (sulla fede degli atti pubblici)

    Il valore probatorio dell'atto pubblico riguarda la provenienza e fatti attestati dal pubblico ufficiale; invece le dichiarazioni di contenuto valutativo o le conclusioni tratte dal pubblico ufficiale non godono della piena fede privilegiata e possono essere valutate criticamente dal giudice.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600/73

    Citato dall'Agenzia come presunta violazione procedurale, la Corte ha ritenuto che non operasse in quanto non erano impugnati risultati di attività di accertamento per i quali la norma si applica.

  • art. 15 e art. 15 comma quinquies D.lgs. n. 546/92 e d.m. n. 140/12

    Norme riferite alla liquidazione delle spese di lite e dei compensi per l'assistenza tecnica; la Corte ha liquidato le spese di grado conformemente ai parametri citati.

  • Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 9094/17 (citazione di principio)

    Richiamata per affermare che principi generali sulle fattispecie sanzionatorie possono essere applicati d'ufficio.

Massime di principio

  • L'onere della prova incombe sull'amministrazione finanziaria: per sanzionare acquisti senza fattura ai sensi dell'art. 6 comma 8 è necessario documentare in modo puntuale le singole operazioni (quantità, periodo, natura dei beni, identità del fornitore). La mera valutazione presuntiva, priva di elementi specifici, è insufficiente.
  • La regolarizzazione tramite autofattura (o documenti integrativi) presuppone l'identificazione del cedente/prestatore; se il fornitore non è individuato la procedura di regolarizzazione non è praticabile e la contestazione non può reggersi su questa previsione.
  • I verbali della Guardia di Finanza (p.v.c.) contengono fatti attestati dal pubblico ufficiale che godono di fede circa la provenienza, ma le dichiarazioni di natura valutativa in essi inserite non hanno fede privilegiata assoluta e possono essere disattese o criticate dal giudice se non corroborate da elementi concreti.
  • Per contestare l'omesso versamento di imposte (art. 13 comma 1) la prova decisiva è costituita dalla documentazione di pagamento (quiete o ricevuta F24): l'estratto del p.v.c. non può sostituire la prova del pagamento.
  • I metodi induttivi e presuntivi usati dall'Amministrazione devono essere trasparenti e coerenti: vanno specificati criteri di calcolo (es. media semplice o ponderata), parametri adottati e giustificazione delle scelte. Lacune metodologiche diminuiscono l'affidabilità della presunzione.
  • In contenziosi analoghi, il contribuente che ha contestato gli elementi del p.v.c. non è obbligato a fornire prova dei fatti che l'amministrazione dovrebbe dimostrare; non è ammissibile un'inversione dell'onere probatorio.

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