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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20766/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma ritenuta equa e fissata in euro 3.000,00. Resta ferma la statuizione di responsabilità già confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna in primo grado per furto aggravato. Il ricorso era fondato su un unico motivo, prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che le deduzioni erano generiche, perché non rispettavano i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.: pur a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava quali elementi della decisione fossero effettivamente censurati, impedendo così al giudice dell'impugnazione di svolgere il proprio sindacato.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare puntualmente gli elementi posti a fondamento della censura; deduzioni generiche o non circostanziate non consentono il controllo del giudice dell'impugnazione e determinano l'inammissibilità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, autosufficienti e chiaramente riferite ai passaggi della decisione impugnata che si assumono erronei; l'assenza di tali requisiti comporta l'inammissibilità.
  • La mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione concreta degli errori asseritamente commessi dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non individua in modo preciso i punti da contestare, il sindacato di legittimità non può essere attivato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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