Cassazione Civile, Ordinanza n. 32614/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ex art. 6 d.l. 119/2018. Rilevato che l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato diniego entro il termine di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società del gruppo assicurativo per IRES relativa all'anno 2007. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato solo in parte l'accoglimento ottenuto in primo grado dalle società contribuenti (consolidante e consolidata). L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità una delle società resistenti chiedeva la sospensione del processo e poi la declaratoria di estinzione, allegando di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito nella l. 136/2019, e di avere versato quanto dovuto; poiché l'Ufficio non aveva notificato diniego nel termine previsto, veniva invocato il perfezionamento della definizione.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018
consente la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata della lite tributaria
art. 6, comma 12, d.l. 119/2018
prevede il termine entro il quale l'Ufficio può notificare il diniego alla definizione della lite
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
in difetto di diniego tempestivo, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta il perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria e l'Ufficio non notifica tempestivamente il diniego previsto dalla disciplina speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata della lite tributaria produce un effetto estintivo del processo, subordinato al rispetto delle condizioni e dei termini fissati dalla norma speciale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla disciplina applicabile e, nel caso deciso, sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
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