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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7343/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (targa di ciclomotore) sostenendo violazione dell'art. 194, comma 4, c.p.p. e contraddittorietà della motivazione (art. 606, co.1, lett. b) ed e)). Lamentava che la sentenza di merito avesse fondato la responsabilità su dichiarazioni attribuite a Riccardo Orefici e allo stesso Fisichella che tuttavia non risultavano essere state rese in dibattimento né legittimamente acquisite nelle indagini preliminari; tali dichiarazioni sarebbero state invece riferite dal testimone appartenente alla polizia giudiziaria (Mario Di Mauro), il quale, ai sensi dell'art. 195, comma 4, c.p.p., non poteva deporvi. Inoltre il ricorrente contestava l'uso, come elemento di prova, di dichiarazioni autoindizianti a lui attribuite e riferite dalla polizia giudiziaria, non ammissibili ai sensi dell'art. 63, comma 1, secondo periodo, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha rilevato che le affermazioni sulla responsabilità dell'imputato si fondavano su dichiarazioni di Orefici e su asserite dichiarazioni dello stesso Fisichella che non erano state rese in dibattimento né legittimamente acquisite; le predette dichiarazioni sono risultate riferite dal testimone di polizia (Mario Di Mauro), il quale non poteva deporre sul contenuto delle dichiarazioni altrui (art.195, comma 4 c.p.p.). Inoltre le dichiarazioni autoindizianti attribuite al Fisichella non potevano essere utilizzate contro l'imputato (art.63, comma 1, secondo periodo). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio, ferma la necessità di verificare anche la temporalità dell'acquisto del ciclomotore rispetto al furto della targa per accertare la sussistenza della ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: inosservanza di norme di diritto/processuali e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha valutato il ricorso come fondato alla luce delle violazioni dedotte.

  • art. 194, comma 4, cod. proc. pen.

    Il ricorrente aveva denunciato inosservanza di tale norma; la Cassazione ha accertato che la sentenza di merito aveva valorizzato dichiarazioni non ammesse in dibattimento, configurando una violazione dei principi sull'assunzione e valutazione delle prove.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    "non poteva deporre sul contenuto delle dichiarazioni che aveva acquisito"

    Il testimone appartenente alla polizia giudiziaria non può riferire in dibattimento il contenuto delle dichiarazioni rese da terzi alle forze di polizia; tali dichiarazioni, se ritenute rilevanti, devono essere rese dall'autore o essere legittimamente acquisite secondo le norme (es. art.493).

  • art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimento alle ipotesi in cui le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari possano essere acquisite e utilizzate in dibattimento: occorre che sia rispettata la disciplina sulla loro legittima acquisizione per poterle valorizzare in giudizio.

  • art. 63, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.

    "non potevano essere utilizzate contro l'imputato che le aveva rese"

    Le dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato, se riferite indirettamente e non rese in dibattimento, non possono essere utilizzate come prova contro di lui; è necessaria la loro ammissione e valutazione nel rispetto delle garanzie processuali.

Massime di principio

  • Non può fondarsi una condanna su dichiarazioni di terzi che non siano state rese in dibattimento né legittimamente acquisite nelle indagini: le affermazioni riferite da un appartenente alla polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni altrui sono generalmente inutilizzabili (art.195, co.4 c.p.p.).
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie attribuite all'imputato e riportate da operatori di polizia non possono essere utilizzate contro di lui se non sono state rese in dibattimento e acquisite secondo le garanzie di legge (art.63 c.p.p.).
  • Per il reato di ricettazione è essenziale accertare non solo la disponibilità del bene ma anche la temporalità dell'acquisto rispetto al fatto delittuoso (se il bene è stato acquistato prima o dopo il furto) per valutare la consapevolezza della provenienza illecita.
  • In situazioni analoghe il giudice deve basare la motivazione su prove direttamente assunte nel dibattimento o su dichiarazioni acquisite in conformità alle norme processuali; in mancanza, la sentenza è esposta a cassazione per inosservanza delle norme processuali e contraddittorietà della motivazione.
  • Difesa e pubblico ministero possono chiedere l'escussione in dibattimento dei testi chiave; senza la loro escussione o legittima acquisizione, le loro dichiarazioni non possono essere le sole basi della decisione.

Testo integrale

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