Cassazione Civile, Ordinanza n. 34454/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La società ricorrente aveva incaricato uno studio professionale di fornirle consulenza e assistenza tecnica per presentare una domanda di contributi previsti per l'imprenditoria femminile. Dopo il pagamento del compenso, la domanda fu respinta per incompletezza della documentazione, in particolare per la mancanza di documenti idonei a comprovare la rispondenza dell'immobile ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La società agì quindi per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, sostenendo che il professionista avesse predisposto una documentazione insufficiente e che la corte d'appello avesse erroneamente escluso la negligenza, anche valorizzando il mancato ricorso amministrativo contro il rigetto. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione della disciplina ministeriale sui documenti da allegare alla domanda, perché il solo contratto di locazione non bastava a dimostrare anche la conformità urbanistica e di destinazione d'uso; 2) violazione dell'art. 1227 c.c. per avere attribuito rilievo al mancato ricorso amministrativo della cliente come causa di esclusione o riduzione della responsabilità del professionista, nonostante il danneggiato non sia tenuto a promuovere un'azione giudiziaria gravosa e incerta per evitare il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'attività del professionista doveva essere valutata secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., e che la documentazione prodotta era insufficiente perché non dimostrava la conformità dell'immobile ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, richiesta dalla circolare ministeriale. Ha inoltre ritenuto erroneo escludere la responsabilità del professionista sulla base del mancato ricorso amministrativo della cliente, poiché l'art. 1227 c.c. non impone al danneggiato di intraprendere un'azione giudiziaria gravosa per contenere il danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La diligenza del professionista va valutata con il parametro della diligenza qualificata, tenendo conto della natura dell'attività esercitata; la sua inosservanza può integrare responsabilità contrattuale anche per colpa lieve.
Il dovere di correttezza del danneggiato non comporta l'obbligo di iniziare un'azione giudiziaria gravosa e rischiosa per evitare il danno; il concorso del creditore/danneggiato non può essere affermato in base al solo mancato esperimento di un ricorso amministrativo o giudiziario.
art. 1, comma 1, Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 946342 del 5 dicembre 2002
La domanda di contributo richiedeva non solo la prova della disponibilità dell'immobile, ma anche la prova della sua rispondenza ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
art. 9, commi 1 e 2, Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 946342 del 5 dicembre 2002
Alla domanda andava allegata la documentazione attestante la piena disponibilità dell'immobile e l'idonea documentazione, o in mancanza perizia giurata, sulla corretta destinazione d'uso.
Costituisce la base normativa dell'agevolazione richiesta per l'imprenditoria femminile.
D.M. 8 febbraio 2006
È il riferimento richiamato nel provvedimento di non ammissibilità della domanda per carenza documentale.
Massime di principio
- Nel mandato professionale, la responsabilità del professionista va valutata alla luce della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., sicché egli risponde se omette di acquisire o predisporre la documentazione prescritta dalla disciplina applicabile quando tale omissione sia causalmente rilevante per l'esito sfavorevole della pratica.
- Quando una procedura amministrativa richiede, oltre alla disponibilità del bene, anche la prova della sua conformità urbanistica o della destinazione d'uso, il semplice contratto di locazione non è normalmente sufficiente se non attesta tali ulteriori requisiti, dovendo il professionista procurare la documentazione specifica o, ove previsto, una perizia giurata.
- Il mancato esperimento da parte del cliente di un rimedio amministrativo o giudiziario non esclude di per sé la responsabilità del professionista, perché il dovere di correttezza del danneggiato ex art. 1227 c.c. non lo obbliga a intraprendere azioni gravose, costose o di esito incerto per contenere il pregiudizio.
- In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il cliente deve provare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, mentre il professionista deve provare che l'inadempimento non gli è imputabile o che l'adempimento è stato esatto.
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