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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38060/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 19/12/2016 al 30/06/2017 per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso; successiva assoluzione dal Tribunale di Sondrio ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice della riparazione di Milano ha rigettato l'istanza ritenendo ostativa la frequentazione di connazionali dediti ad attività illecite (ritenuta comprovata dal fatto di essere stato trovato in auto con soggetti pregiudicati e da dichiarazioni del coimputato Cobzac Anatolie, nonché da tracciamenti di utenze) e l'avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia, che avrebbe contribuito alla protrazione della misura cautelare. Pascu ha impugnato in cassazione sostenendo che la sola frequentazione non prova responsabilità né causalità con la misura e che il diritto al silenzio non può pregiudicare il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame. La Corte di legittimità ha osservato che l'esclusione dell'indennizzo per dolo o colpa grave richiede comportamenti specifici che abbiano dato causa o abbiano concorso a dare causa alla detenzione; è necessario un rapporto causale accertato e motivazione su elementi certi (accertati o non negati). La Corte ha rilevato che il giudice della riparazione si è basato su elementi indiziari e congetturali (semplice frequentazione, dichiarazioni non adeguatamente valorizzate, tracciamenti non sufficientemente motivati) senza dimostrare la connessione eziologica con la misura cautelare. Inoltre la Corte ha richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 8/11/2021, n.188 che ha esplicitamente disposto che l'esercizio del diritto di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione, che il giudice di merito dovrà considerare nel nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen., comma 2

    assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, per "non aver commesso il fatto"

    Indica l'assoluzione per non aver commesso il fatto; l'assoluzione esclude la responsabilità penale ma la valutazione della riparazione richiede autonomo accertamento di eventuale dolo o colpa grave che abbia cagionato la detenzione

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La norma, così come modificata dal d.lgs. 8/11/2021, n.188, sancisce espressamente che il ricorso al diritto di non rispondere non può essere considerato ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Riguarda il diritto al silenzio e al divieto di autoincriminazione; esercitarlo è un legittimo esercizio del diritto di difesa e non deve essere penalizzato in sede di riparazione

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    pubblicato sulla GU n. 284 del 29 novembre 2021, con vigenza dal 14 dicembre 2021

    Ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen. per adeguare la normativa alla direttiva (UE) 2016/343, specificando che il diritto di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; costituisce innovazione normativa che il giudice di merito deve tener presente

  • Direttiva (UE) 2016/343 e legge 22 aprile 2021, n. 53

    Quadro europeo e delega che hanno portato all'adeguamento normativo volto a rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto di non autoincriminarsi; richiamate a supporto dell'interpretazione sull'effetto dell'esercizio del diritto al silenzio

Massime di principio

  • L'esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione per dolo o colpa grave richiede comportamenti specifici che abbiano dato causa o abbiano concorso a darla; deve esserci un rapporto causale accertato tra la condotta e la misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione deve basare il suo provvedimento su elementi certi, 'accertati o non negati'; non sono ammissibili valutazioni decisive su mere congetture o indizi non adeguatamente motivati.
  • La semplice frequentazione di persone dedite ad attività illecite può essere indizio di complicità solo se il giudice chiarisce la natura, il contesto e la rilevanza di tali frequentazioni e ne dimostra la concausalità con l'adozione o la proroga della misura cautelare.
  • L'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64 c.p.p.) non può essere usato per precludere la riparazione: dopo il d.lgs. 8/11/2021, n.188 l'art. 314 c.p.p. lo esclude espressamente.
  • Condotte non provate in senso accusatorio o escluse con sentenza di assoluzione non possono assumere valore decisivo per negare l'indennizzo; il giudice deve valutare anche la rilevanza temporale e l'incidenza effettiva delle condotte sulla misura cautelare.

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