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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29350/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa aggravata. Il ricorrente deduceva: mancata applicazione dell'art. 344-bis c.p.p. e conseguente improcedibilità; errata valutazione della prova e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai capi relativi ai calciatori Oliviero e Lillaz (sostenendo che Arinci fosse un procuratore sportivo legittimo e che le somme richieste fossero giustificate o civili); mancata concessione delle attenuanti generiche eccessiva severità della pena; errata applicazione dell'art. 165 c.p. per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza valutare le condizioni economiche dell'imputato (che era ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) l'art. 344-bis c.p.p. non è applicabile perché, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 134/2021, si applica solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, mentre i fatti contestati risalgono al 2019; 2) le censure sulla valutazione della prova sono di natura meramente fattuale e non sono rimettibili alla Corte di legittimità, che non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito; 3) la motivazione della Corte d'appello sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è logica e corretta; 4) la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale è inammissibile perché non proposta in appello; 5) le richieste delle parti civili per la liquidazione delle spese sono state dichiarate tardive e inammissibili per violazione dei termini dell'art. 611 c.p.p. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000,00 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di rifusione delle spese presentata dalle parti civili per tardività.

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    Norma processuale evocata dal ricorrente per chiedere improcedibilità; la Corte ha ritenuto che non si applicasse al caso perché i fatti sono anteriori al 1/1/2020

  • art. 2 comma 3 legge n. 134 del 27/09/2021

    le disposizioni di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020

    Limite temporale all'applicazione dell'art. 344-bis, motivo decisivo per dichiarare infondato il primo motivo di ricorso

  • art. 21 comma 13 regolamento agenti sportivi FIGC

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dei mandati tra agenti e calciatori dilettanti; la Corte ha però ritenuto che le contestazioni attinessero alla valutazione dei fatti e della prova

  • art. 165 c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale in quanto non proposta in appello

  • art. 611 comma 1 c.p.p.

    Stabilisce termini per deposito di memorie e produzioni nel giudizio di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibili per tardività le richieste delle parti civili presentate fuori termine

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento delle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 5.000,00

Massime di principio

  • L'art. 344-bis c.p.p. ha efficacia retroattiva limitata: per i procedimenti di impugnazione è applicabile solo se il reato è stato commesso dal 1° gennaio 2020 in poi, secondo l'art. 2 comma 3 della legge n. 134/2021.
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure di fatto che chiedono una riconsiderazione delle prove sono inammissibili.
  • Questioni non sollevate in grado di appello sono inammissibili in cassazione; occorre che le doglianze siano tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
  • Le memorie e produzioni depositate oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere prese in considerazione in cassazione, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese.
  • L'eventuale controversia sulla legittimità delle somme richieste da un agente sportivo può avere rilievo civilistico ma non autorizza automaticamente qualificazioni penali se manca la prova di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore le vittime.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare oneri economici significativi per il ricorrente, compresa la condanna a pagare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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