Cassazione Penale, Sentenza n. 29350/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa aggravata. Il ricorrente deduceva: mancata applicazione dell'art. 344-bis c.p.p. e conseguente improcedibilità; errata valutazione della prova e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai capi relativi ai calciatori Oliviero e Lillaz (sostenendo che Arinci fosse un procuratore sportivo legittimo e che le somme richieste fossero giustificate o civili); mancata concessione delle attenuanti generiche eccessiva severità della pena; errata applicazione dell'art. 165 c.p. per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza valutare le condizioni economiche dell'imputato (che era ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) l'art. 344-bis c.p.p. non è applicabile perché, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 134/2021, si applica solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, mentre i fatti contestati risalgono al 2019; 2) le censure sulla valutazione della prova sono di natura meramente fattuale e non sono rimettibili alla Corte di legittimità, che non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito; 3) la motivazione della Corte d'appello sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è logica e corretta; 4) la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale è inammissibile perché non proposta in appello; 5) le richieste delle parti civili per la liquidazione delle spese sono state dichiarate tardive e inammissibili per violazione dei termini dell'art. 611 c.p.p. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000,00 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di rifusione delle spese presentata dalle parti civili per tardività.
Norme richiamate
Norma processuale evocata dal ricorrente per chiedere improcedibilità; la Corte ha ritenuto che non si applicasse al caso perché i fatti sono anteriori al 1/1/2020
art. 2 comma 3 legge n. 134 del 27/09/2021
le disposizioni di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020
Limite temporale all'applicazione dell'art. 344-bis, motivo decisivo per dichiarare infondato il primo motivo di ricorso
art. 21 comma 13 regolamento agenti sportivi FIGC
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dei mandati tra agenti e calciatori dilettanti; la Corte ha però ritenuto che le contestazioni attinessero alla valutazione dei fatti e della prova
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale in quanto non proposta in appello
Stabilisce termini per deposito di memorie e produzioni nel giudizio di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibili per tardività le richieste delle parti civili presentate fuori termine
Consente la condanna al pagamento delle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 5.000,00
Massime di principio
- L'art. 344-bis c.p.p. ha efficacia retroattiva limitata: per i procedimenti di impugnazione è applicabile solo se il reato è stato commesso dal 1° gennaio 2020 in poi, secondo l'art. 2 comma 3 della legge n. 134/2021.
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure di fatto che chiedono una riconsiderazione delle prove sono inammissibili.
- Questioni non sollevate in grado di appello sono inammissibili in cassazione; occorre che le doglianze siano tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
- Le memorie e produzioni depositate oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere prese in considerazione in cassazione, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese.
- L'eventuale controversia sulla legittimità delle somme richieste da un agente sportivo può avere rilievo civilistico ma non autorizza automaticamente qualificazioni penali se manca la prova di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore le vittime.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare oneri economici significativi per il ricorrente, compresa la condanna a pagare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29216/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29218/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29222/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29237/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29357/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29212/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →