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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23064/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata in appello per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Con il ricorso per cassazione l'imputato censurava il giudizio di responsabilità per tutti i reati, contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, limitatamente al danneggiamento, lamentava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti; dall'altro, risultavano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente per il solo capo di danneggiamento; la Corte rileva che la censura era generica e non confrontata con la motivazione di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, quando in sostanza mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in deduzioni generiche.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da censure specifiche rispetto alla motivazione di merito; altrimenti il motivo è dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la condanna di merito e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniDanneggiamentoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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