Ordinanza n. 1459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, sfavorevole alla parte ricorrente nella controversia relativa al sistema delineato da un decreto ministeriale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha appellato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Lazio, contestando il sistema disciplinato dal decreto ministeriale n. -OMISSIS-, con particolare riferimento agli strumenti compensativi e alla pretesa di ottenere l’arrotondamento dei voti. L’appellante ha censurato la motivazione dell’ordinanza di primo grado e ha chiesto la riforma della relativa decisione cautelare. Dal testo emerge che la disciplina della procedura escludeva l’arrotondamento dei voti e che l’appello riguardava anche la ragionevolezza e logicità del sistema contestato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR fosse ampiamente e adeguatamente motivata e resistesse alle censure proposte. Ha ricordato che la tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, il sistema delineato dal decreto ministeriale non è apparso prima facie illogico o irragionevole. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del TAR, anche per relationem ai principi già espressi dal Consiglio di Stato, sia quanto agli strumenti compensativi sia quanto alla richiesta di arrotondamento dei voti, possibilità esclusa dalla disciplina della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze del giudice di primo grado; l’appello è stato respinto.
decreto ministeriale n. -OMISSIS-
Disciplina il sistema oggetto di contestazione; nel sommario esame cautelare non è apparso prima facie illogico o irragionevole e non consente l’arrotondamento dei voti.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’accoglimento della domanda richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Nel giudizio cautelare, un sistema amministrativo non può essere sospeso quando, a un sommario esame, non appaia prima facie illogico o irragionevole.
- La motivazione dell’ordinanza cautelare di primo grado è adeguata quando esamina le censure e richiama, anche per relationem, principi già espressi dal giudice d’appello.
- Quando la disciplina di una procedura esclude l’arrotondamento dei voti, tale risultato non può essere riconosciuto in sede cautelare in assenza di una manifesta illegittimità della disciplina.
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