Ordinanza n. 671/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito all'accesso formatosi per il decorso di trenta giorni dalla richiesta del 10 novembre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego tacito formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 in relazione a un'istanza di accesso. Il TAR, rilevando d'ufficio una questione dopo il passaggio in decisione, ha osservato che l'istanza era stata sottoscritta esclusivamente dall'avvocato della ricorrente, qualificatosi come procuratore, senza che risultasse allegata la procura o altro atto idoneo a comprovare i poteri di rappresentanza, come richiesto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006. L'istanza potrebbe quindi essere inammissibile e il diniego tacito potrebbe conseguentemente risultare legittimo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento del diniego tacito. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha riservato la decisione e assegnato alle parti un termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie limitate alla questione rilevata d'ufficio relativa alla prova dei poteri rappresentativi del sottoscrittore dell'istanza di accesso. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso determina il diniego tacito, impugnabile secondo la disciplina dell'accesso.
art. 6, comma 3, d.P.R. 184/2006
È richiamato, unitamente all'art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006, quale fondamento dell'esigenza che l'istanza presentata tramite rappresentante sia corredata dalla procura o da altro atto comprovante i poteri rappresentativi.
art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
È richiamato quale disposizione che, insieme all'art. 6, comma 3, d.P.R. 184/2006, impone la dimostrazione dei poteri di rappresentanza nell'istanza di accesso.
se il giudice ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, e questa emerge – come nella presente controversia - dopo il passaggio in decisione, “il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”
Quando una questione rilevata d'ufficio emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice deve riservare la decisione e consentire alle parti di interloquire mediante memorie entro un termine non superiore a trenta giorni.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- Quando un'istanza di accesso è presentata da un avvocato in nome dell'interessato, la dimostrazione dei poteri rappresentativi mediante procura o altro atto idoneo può costituire una condizione di ammissibilità dell'istanza; in mancanza, il diniego tacito può risultare legittimo, ferma la necessità di esaminare la questione nel contraddittorio delle parti.
- Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per memorie sulla sola questione rilevata, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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