Cassazione Civile, Ordinanza n. 12732/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia trae origine dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli nei confronti di un cittadino nigeriano. Il ricorrente riferiva di essere entrato in Italia nel 2009, di aver ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza nel 2023 e di aver chiesto il rinnovo alla Questura di Napoli; quest’ultima avrebbe rigettato la domanda e segnalato il soggetto per l’espulsione. In primo grado il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione al decreto, ritenendo insussistenti vizi del provvedimento e richiamando la mancanza dei requisiti di legge per il rinnovo del permesso e la contraffazione di documenti, incluso un certificato di residenza. In cassazione il ricorrente deduceva due errori di procedendo per omessa pronuncia: (1) il giudice di pace non avrebbe esaminato la doglianza sulla nullità/inesistenza del decreto perché sottoscritto da un viceprefetto aggiunto senza prova di delega; (2) il giudice non avrebbe esaminato la specifica censura di inespellibilità ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, TUI, sostenendo che il rimpatrio verso la Nigeria avrebbe comportato violazione del principio di non-refoulement e del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU, in ragione del radicamento in Italia e della situazione personale nel Paese d’origine.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di pace aveva comunque deciso implicitamente sulla doglianza relativa alla mancanza di delega del funzionario firmatario del decreto di espulsione, e che in ogni caso il ricorrente non aveva assolto gli oneri di allegazione e prova circa l’assenza della delega né aveva sollecitato adeguatamente il giudice a verifiche istruttorie. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di pace non aveva realmente esaminato la specifica questione della dedotta inespellibilità e della compressione del diritto alla vita privata ex art. 19, comma 1.1, TUI e art. 8 CEDU, essendosi limitato a motivare sulla legittimità del diniego del permesso di soggiorno per ragioni diverse e non sovrapponibili. Ne è seguita la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro dell’error in procedendo dedotto per l’omessa pronuncia e la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni e questioni ritualmente devolute; l’omessa pronuncia è censurabile in cassazione.
la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; una pronuncia implicita può bastare se logicamente incompatibile con le censure non esaminate espressamente.
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
regola l’espulsione dello straniero; il controllo giudiziale può estendersi alla verifica della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato per delineare il controllo sulla misura limitativa della libertà personale connessa all’espulsione/trattenimento.
art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998
costituisce il divieto di espulsione nei casi di inespellibilità; il comma 1.1 tutela anche il rispetto della vita privata dello straniero quale limite al rimpatrio.
art. 8 CEDU
il diritto al rispetto della vita privata può impedire l’espulsione quando il rimpatrio comporti una compressione non giustificata della sfera privata e del radicamento familiare/sociale nel territorio.
art. 366, co. 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
impone specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, anche quanto alla localizzazione degli atti e alla precisa indicazione delle doglianze proposte in primo grado.
può essere sollecitato per acquisire informazioni utili alla verifica della sussistenza della delega del funzionario che ha sottoscritto l’atto.
art. 23, comma 6, L. n. 689 del 1981
richiamato quale potere istruttorio utilizzabile dal giudice in materia di opposizioni a sanzioni amministrative e, per analogia, come modello di acquisizione documentale sulla delega.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, la deduzione della mancanza di delega in capo al funzionario che ha sottoscritto l’atto richiede un’allegazione specifica e un adeguato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’opponente; se la prova diretta non è ottenibile, occorre sollecitare il giudice a compiere gli opportuni accertamenti istruttori.
- La firma del decreto da parte del viceprefetto aggiunto non è di per sé illegittima, ma richiede l’esistenza di una delega prefettizia conferita prima dell’adozione dell’atto; diversamente il provvedimento può risultare annullabile.
- L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non decida affatto sulla questione devoluta; se la motivazione contiene una decisione incompatibile con la censura, la pronuncia può ritenersi implicita.
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve esaminare in modo autonomo e specifico la dedotta inespellibilità ex art. 19 TUI e il possibile contrasto con l’art. 8 CEDU, non essendo sufficiente un generico richiamo ai presupposti del diniego del permesso di soggiorno.
- Il controllo giudiziale sull’espulsione non si limita alla mera esistenza formale del provvedimento, ma può estendersi alla verifica della sua manifesta illegittimità, compresa la correttezza dei presupposti normativi e la sussistenza delle condizioni ostative al rimpatrio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12639/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12641/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12644/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12646/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12650/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →