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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47334/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di dissequestro (sequestro probatorio seguito a perquisizione). Denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. prospettando che il GIP avesse erroneamente qualificato l'istanza come proposta ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e avesse deciso "de plano" senza fissare l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 263, comma 5 c.p.p., quando l'opposizione era stata proposta ai sensi di quest'ultimo articolo dopo la richiesta di restituzione al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 262 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto che il provvedimento genetico (decreto di perquisizione e successivo decreto di sequestro) era oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, e che tale norma imponeva al giudice di provvedere con fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Poiché il GIP aveva deciso de plano, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Catanzaro affinché fissi l'udienza camerale e provveda secondo legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Invocato come motivo di cassazione per violazione di norme sul procedimento; la Corte ha ritenuto che vi fosse contrasto procedurale rilevante nella qualificazione dell'istanza e nella mancata osservanza della disciplina dell'art. 263, comma 5.

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'opposizione al provvedimento di sequestro probatorio impone al giudice di provvedere mediante fissazione dell'udienza in camera di consiglio (applicazione congiunta dell'art. 127 c.p.p.); la Corte ha ritenuto applicabile questa norma al caso concreto.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Regola la decisione in camera di consiglio; la Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, l'opposizione al sequestro probatorio deve essere decisa con udienza camerale e non con decisione de plano.

  • art. 321, cod. proc. pen.

    Norma che il GIP aveva utilizzato per qualificare l'istanza (come riconducibile a un diverso procedimento); la Corte ha ritenuto tale qualificazione errata nel caso di opposizione ex art. 263, comma 5.

  • art. 247 e segg., cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della perquisizione; la perquisizione del 30/08/2022 è stata qualificata come 'provvedimento genetico' da cui è derivato il sequestro probatorio.

  • art. 252, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro; la Corte ricostruisce che al decreto di perquisizione è seguito il decreto di sequestro del 01/09/2022.

  • art. 262, cod. proc. pen.

    Prevede l'istanza di restituzione degli oggetti sequestrati al Pubblico Ministero; la ricorrente aveva inizialmente chiesto la restituzione al PM ai sensi di questa norma prima di proporre opposizione al GIP.

Massime di principio

  • L'opposizione a un sequestro probatorio successivo a perquisizione va valutata secondo l'art. 263, comma 5 c.p.p.: il giudice deve fissare l'udienza in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) e non decidere de plano.
  • Prima di proporre opposizione al GIP, è opportuno aver esperito l'istanza di restituzione al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 262 c.p.p.; l'opposizione segue l'eventuale rigetto di tale istanza.
  • La qualificazione formale dell'atto giuridico (es. art. 321 vs art. 263) è rilevante: un'errata qualificazione procedurale del giudice può determinare l'annullamento del provvedimento per violazione delle norme sul procedimento.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza quando la violazione procedurale riguarda l'omessa applicazione della specifica modalità di decisione (es. mancata camera di consiglio prevista da norma imperativa).
  • In situazioni simili, i difensori devono sollecitare il rispetto delle forme di decisione previste dalla legge (udienza camerale quando prevista) e segnalare tempestivamente la violazione con i rimedi processuali idonei, incluse le impugnazioni in Cassazione per violazione di norme sul procedimento.

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