Cassazione Penale, Ordinanza n. 36852/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento, contestando con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 635 c.p., commi 1 e 2, n. 3, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi ripropongono questioni già dedotte in appello e già disattese, e che il primo motivo mira a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo, osserva che il giudice di merito ha correttamente escluso la tenuità valorizzando gravità della condotta, modalità esecutive e precedenti dell'imputato, con argomentazione congrua e non censurata in modo specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi non consentiti perché meramente reiterativi delle doglianze già esaminate in appello e, per il resto, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque manifestamente infondati. Rimane ferma la condanna per danneggiamento pronunciata nei gradi di merito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base del giudizio di responsabilità per il danneggiamento; la Corte non ne ridefinisce l'ambito, ma rileva che la sentenza di merito aveva correttamente accertato la condotta di ripetuti e violenti colpi inferti alla porta del nosocomio.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando il giudice di merito motivi in modo congruo valorizzando la gravità del fatto, le modalità esecutive e i precedenti dell'imputato, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p.
Criterio di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia логicamente e giuridicamente congrua.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma specifica, purché il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria la disamina di tutti gli indici astrattamente rilevanti.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. assumono rilievo, tra gli altri, la gravità concreta della condotta, le modalità di esecuzione e l'eventuale abitualità desumibile dai precedenti dell'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36682/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36696/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36697/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36700/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36703/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →