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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25749/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al recupero di credito IVA: l'Agenzia contestava l'utilizzo in compensazione, negli anni 2010-2011-2012, di un credito IVA in eccedenza rispetto al limite di euro 516.466,99 previsto dall'art. 34, comma 1, legge n. 388/2000, irrogando anche la sanzione del 30% per presunto omesso versamento dell'IVA compensata. La società contribuente sosteneva di aver operato la compensazione nei limiti di legge (non cumulando con gli importi richiesti a rimborso). In primo grado la CTP di Campobasso accolse il ricorso della società; la CTR del Molise confermò tale esito ritenendo che il limite di legge operi separatamente per rimborsi e per compensazioni e rilevando inoltre profili di contrasto con i principi comunitari di neutralità dell'IVA. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Nel frattempo la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018 e versato rate; l'ufficio aveva poi notificato un diniego di definizione, diniego contro il quale la società proponeva ricorso per cassazione, ottenendo con sentenza n. 29509/2020 l'annullamento del diniego. Conseguentemente si è determinata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento del diniego di definizione agevolata operato con sentenza della Corte di Cassazione n. 29509/2020. In precedenza la Cassazione (n. 29509/2020) aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione, annullando il provvedimento e condannando l'Agenzia al pagamento delle spese; la causa era stata rinviata. Per effetto dell'annullamento del diniego la posizione dell'Agenzia è divenuta inammissibile per sopravvenuta estinzione. Le spese sono messe a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, legge n. 388/2000

    limite di compensazione e rimborsi fissato in euro 516.466,99

    La CTR ha ritenuto che il limite di euro 516.466,99 operi distintamente per i rimborsi e per le compensazioni fiscali, escludendo la cumulabilità degli importi tra le due fattispecie

  • art. 6, DL 119/2018

    definizione agevolata delle liti pendenti

    Consente la definizione delle controversie pendenti mediante pagamento rateale; l'accoglimento dell'istanza o l'annullamento del diniego da parte della Corte di cassazione può provocare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dei ricorsi pendenti

  • Principi comunitari (neutralità dell'IVA)

    La CTR ha richiamato il principio di neutralità dell'IVA per sostenere l'illegittimità di una limitazione alla compensazione, ritenendo che vincoli nazionali non compatibili con tale principio possano essere impugnati

Massime di principio

  • La domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 DL 119/2018, se accolta (o se il diniego viene annullato in sede di gravame), può far cessare la materia del contendere e rendere inammissibili eventuali ricorsi proposti dall'Amministrazione.
  • In tema sostanziale, alcuni giudici ritengono che il limite previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000 non sia cumulabile tra rimborsi e compensazioni: gli importi richiesti a rimborso non devono essere sommati a quelli usati in compensazione per verificare il superamento del limite.
  • La violazione dei principi europei (es. neutralità dell'IVA) può essere utilizzata dalla contribuente per contestare la legittimità di limiti nazionali alla compensazione; tali questioni possono portare i giudici nazionali a dichiarare la limitazione illegittima.
  • Se l'Ufficio notifica un diniego di definizione, il contribuente ha la possibilità di impugnare tale diniego: l'esito di tale impugnazione può incidere in modo decisivo sul prosieguo dei procedimenti collegati.
  • È importante rispettare termini e modalità di pagamento della definizione agevolata: pagamenti rateali e istanze correttamente formulate determinano effetti processuali rilevanti (es. sospensione o estinzione del giudizio).
  • In presenza di estinzione della materia del contendere per definizione agevolata, le spese possono essere regolate in base a quanto stabilito dall'art. 6 DL 119/2018, con addebito a chi ha anticipato le somme previste dalla definizione.

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