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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37080/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Corte di cassazione del 12 dicembre 2025, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, delle richieste di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare. Con l’unico motivo ha dedotto un errore di fatto relativo alla celebrazione dell’udienza di merito dopo un differimento che, secondo la prospettazione, sarebbe stato comunicato in modo errato al difensore. La sentenza impugnata aveva rilevato che il ricorso originario non era sostenuto da elementi attestanti l’invio dell’avviso erroneo e che gli avvisi presenti nel fascicolo non risultavano irrituali. Nel ricorso straordinario non sono stati indicati gli atti dai quali desumere l’asserito errore percettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché manifestamente infondato: la decisione precedente aveva fondato l’inammissibilità del ricorso originario anzitutto sulla mancanza di elementi a sostegno del fatto processuale dedotto, e non su una percezione errata del contenuto degli atti. Inoltre, il ricorrente non ha indicato gli atti dai quali sarebbe ricavabile l’errore. La Corte ha precisato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. riguarda una svista percettiva decisiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, non errori valutativi o di giudizio. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata in ragione dei profili di colpa connessi all’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabíli - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;

    Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per una svista o un equivoco percettivo sul contenuto degli atti interni al giudizio di cassazione; non consente di correggere errori valutativi o di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando l’impugnazione è colpevolmente inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • L’errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. consiste in una svista o in un equivoco percettivo sul contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità; restano esclusi gli errori di valutazione e di giudizio derivanti da una non corretta interpretazione degli atti.
  • Se la decisione censurata ha contenuto valutativo e la causa dell’errore non è riconducibile esclusivamente a una rappresentazione percettiva errata, il vizio non è deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
  • L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. deve essere decisivo, nel senso che deve avere determinato una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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