Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6737/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati a fini estradizionali in relazione al mandato d'arresto processuale emesso dal Tribunale di Meknes (Marocco) il 7 febbraio 2024. La ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali (artt. 715, 716, 274, 275 cod. proc. pen.) sostenendo che la Corte di merito aveva indebitamente posto a suo carico l'onere di provare il proprio radicamento in Italia e che il giudizio sul pericolo di fuga era fondato su presupposti errati e privi di elementi specifici. La difesa ha fatto valere, tra l'altro, il radicamento familiare documentato dal figlio nato in Italia nel 2005, con cittadinanza italiana.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente chiedeva la revoca della misura cautelare già previamente valutata in sede di prima applicazione e che non sono stati prodotti elementi sopravvenuti idonei a modificare la valutazione del pericolo di fuga. Inoltre, sotto il profilo processuale, l'art. 719 cod. proc. pen. limita la ricorribilità al vizio di violazione di legge; pertanto non è ammessa la mera riesamina dei fatti e della valutazione prognostica della Corte territoriale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 715 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza originaria; non approfondita dalla Corte per via dell'inammissibilità, ma parte delle censure sulla regolarità del procedimento cautelare in sede di estradizione.

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; attiene al procedimento di estradizione e alle garanzie, ma la Corte ha escluso che vi sia stata una violazione valutabile in questa sede di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente in relazione alle nullità e irregolarità processuali; la Corte ha ritenuto che la censura non potesse essere trasformata in una rivalutazione dei fatti, essendo rimessa la questione all'esame di ammissibilità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Corteggiata nel ricorso; la Cassazione ha escluso che la materia potesse essere riesaminata in fatto sulla base delleppure documentazioni prodotte.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Interpretazione centrale: limita la ricorribilità in Cassazione al solo vizio di violazione di legge, impedendo la riesamina dei ragionamenti logico-giuridici ovvero una nuova valutazione prognostica dei fatti, qualora la motivazione non sia apparentemente viziata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per liquidare gli oneri a carico della ricorrente.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo)

    Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003

    Principio richiamato: il controllo sulla richiesta di revoca della misura 'de libertate' è ammesso purché fondato su elementi sopravvenuti o sull'insussistenza delle esigenze cautelari; una decisione definitiva sul punto nel procedimento di estradizione determina una preclusione endoprocessuale alle stesse censure 'rebus sic stantibus'.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni contro misure cautelari adottate in sede di estradizione, la Corte di legittimità consente il riesame solo se emergono elementi sopravvenuti o se si allega l'insussistenza delle esigenze cautelari; non è ammessa una semplice riconsiderazione dei fatti già valutati.
  • In Cassazione (art. 719 c.p.p.) la censura deve essere qualificata come violazione di legge o mancanza/apparenza di motivazione: non si può criticare nel merito una valutazione prognostica (es. pericolo di fuga) priva di vizi logico-giuridici evidenti.
  • Chi chiede la revoca di una misura cautelare adottata in sede preventiva/estradizionale deve documentare elementi nuovi o certi e specifici che dimostrino il radicamento sul territorio o l'assenza del pericolo di fuga (contratti di lavoro stabili, residenza duratura, elementi familiari comprovabili, permessi di soggiorno, ecc.). Documenti episodici o datati solo di recente possono non essere ritenuti idonei.
  • Se nel procedimento principale di estradizione è intervenuta una decisione definitiva sulla questione della libertà personale, quella decisione può precludere le stesse argomentazioni nel successivo giudizio se non vi sono fatti nuovi.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o non fondato per vizi formali/sostanziali, la parte può essere condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni prive di profili di diritto solidi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.