Cassazione Penale, Sentenza n. 24417/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lucca che aveva condannato Nardi per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, artt. 64 co.1 e 68 co.1 lett. b). Il ricorrente denunciava: 1) errore nella valutazione probatoria e mancata considerazione di elementi che lo avrebbero qualificato come mero conduttore (tenant) del capannone e non come datore di lavoro; 2) inapplicabilità delle sanzioni contestate (art. 68 co.1); 3) mancata assunzione di prova decisiva per non aver escusso il figlio Nardi Enea Francesco, testimone ammesso che avrebbe confermato la tesi difensiva; 4) manifesta illogicità della motivazione e assenza di prove univoche della sua qualifica di datore di lavoro rispetto ad attività svolte da soggetti terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo, secondo e quarto motivo sono stati considerati omogenei e inammissibili: il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e coerente evidenziando che l'imputato risultava conduttore del capannone, effettuava i pagamenti dell'affitto ed era presente ai sopralluoghi; la documentazione difensiva (es. presunto contratto di comodato) è stata ritenuta di scarsa qualità, con firme e date incerte, e incompatibile con il divieto di sublocazione previsto dal contratto di locazione originario. La Corte ha inoltre rilevato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per mancata allegazione dei documenti citati. Quanto al motivo relativo alla mancata escussione del figlio-testimone, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della prova per superfluità: il giudice aveva motivato che la deposizione sarebbe stata poco attendibile (legami parentali, possibile autoincriminazione) e non avrebbers modificato l'assetto probatorio, dato il carattere già 'granito' degli elementi a carico. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, determinato in via equitativa richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
D.Lgs. 81/2008, art. 64 comma 1
Attribuisce responsabilità per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro; la Corte ha ritenuto applicabile la norma perché il giudice di merito ha ricostruito il ruolo di gestione/conduttore dell'imputato (presenza, pagamenti del canone, rapporto contrattuale) e quindi la sua responsabilità in ordine alle misure mancanti.
D.Lgs. 81/2008, art. 68 comma 1 lett. b)
Prevede le sanzioni correlate alle violazioni di sicurezza; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni atteso l'accertamento del ruolo di fatto dell'imputato e la mancanza di elementi idonei a dimostrare l'esternalizzazione delle attività a terzi.
Costituzione, art. 24
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non sia stato compromesso, atteso che la motivazione del giudice è risultata adeguata e le prove difensive non presentate in modo autosufficiente.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare il versamento alla Cassa delle Ammende in misura equitativa quando il ricorso è inammissibile ma non si ritiene che sia stato proposto con grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per sfuggire alla responsabilità ex D.Lgs. 81/2008 è necessario produrre documentazione chiara, coerente e completa che dimostri il trasferimento effettivo delle attività a terzi (contratti firmati, date certe, clausole che consentono sublocazione o cessione d'uso).
- In cassazione vanno allegati tutti gli atti e i documenti citati: la mancata produzione viola il principio di autosufficienza del ricorso e può determinarne l'inammissibilità.
- La revoca di una prova già ammessa (es. escussione di un teste) per superfluità è legittima se il giudice motiva logicamente e congruamente; il riesame in sede di legittimità si limita a valutare la correttezza logico-motivazionale della decisione.
- Testimonianze di parenti stretti possono essere ritenute poco attendibili per possibile parzialità o autoincriminazione; la loro esclusione può essere considerata non viziata se nel contesto probatorio risultano superflue o improbabili.
- Argomentazioni generiche e mere elencazioni di documenti senza spiegare i passaggi decisivi e l'idoneità probatoria degli stessi sono insufficienti per ribaltare la motivazione di merito.
- Il ricorso inammissibile comporta normalmente condanna alle spese e, in casi valutati equitativamente, anche il versamento alla Cassa delle Ammende; va quindi valutata la fondatezza formale e sostanziale prima di proporre impugnazioni.
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