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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21642/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma per vizio procedurale relativo alla dichiarazione di assenza dell'imputato: si deduce che la compiuta giacenza della raccomandata contenente il decreto di citazione a giudizio non prova la effettiva conoscenza del processo, mancando il CAD (comunicazione di avvenuto deposito) e che l'unica notifica effettivamente ricevuta a mani del ricorrente era l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., atto prodromico che, secondo il ricorrente, non poteva sostituire la notifica dell'atto di "vocatio in iudicium"; inoltre si contesta l'assenza nell'avviso del necessario avvertimento che l'imputato sarebbe stato giudicato in sua assenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando la nullità della dichiarazione di assenza emessa dal giudice di primo grado per carenza della verifica della effettiva conoscenza del processo o della colpevole sottrazione del ricorrente. Ha affermato il principio secondo cui la conoscenza effettiva deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere desunta dalla sola notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.). Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, nelle notificazioni a mezzo posta, la mera spedizione dell'avviso di giacenza non è sufficiente: occorre la prova del CAD/avviso di ricevimento per dimostrare che l'interessato abbia effettivamente ricevuto l'avviso. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 623 e 604 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione delle indagini è atto prodromico e non costituisce "vocatio in iudicium"; la sua notifica non garantisce di per sé la conoscenza effettiva dell'accusa

  • art. 420-quarter cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputato e le garanzie relative alla conoscenza del processo, richiedendo adeguata verifica della ricezione degli atti o della colpevole sottrazione

  • art. 623, co.1, lett. b) e art. 604, co. 5-bis cod. proc. pen.

    Prevedono l'annullamento della sentenza (e la trasmissione degli atti) quando sussiste nullità per inosservanza delle garanzie procedurali richiamate (anche in relazione all'art. 420-quarter)

  • Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019 (Innaro, Rv. 275716)

    Stabilisce che l'effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi a un atto formale di vocatio in iudicium e che la notifica dell'avviso di conclusione indagini non è sufficiente a tale scopo

  • Sez. 6, n. 43140 del 19/9/2019 (Shimi, Rv. 277210)

    Conferma che, anche per la rescissione del giudicato, la notifica dell'avviso ex art. 415-bis o la notifica a conviventi non assicura automaticamente la conoscenza effettiva dell'accusa

  • Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021

    Affermato il principio che, quando l'atto non è consegnato al destinatario (rifiuto/assenza), la prova del perfezionamento della notifica mediante deposito può essere data solo producendo il CAD (avviso di ricevimento), e non è sufficiente la prova della spedizione

  • Giurisprudenza integrativa (Sez. 5 n.21492/2022 Diaz; Sez. 2 n.13900/2016 Firenze; Sez. 2 n.24807/2019 Lupica; Sez. 3 n.36330/2021 Schweiggl)

    Confermano il principio che, nelle notifiche via posta non consegnate, il perfezionamento si realizza con la ricezione da parte del destinatario e non con la sola spedizione o deposito senza CAD

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. non sostituisce la citazione a giudizio: per la conoscenza effettiva dell'accusa è necessario un atto di "vocatio in iudicium"
  • Per dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere in sua assenza il giudice deve accertare la effettiva ricezione degli atti o, in mancanza, l'eventuale colpevole sottrazione alla conoscenza del processo; in assenza di tale accertamento la dichiarazione è nulla
  • Nelle notifiche a mezzo posta, quando l'atto non è consegnato direttamente al destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede il CAD/avviso di ricevimento: la sola prova di spedizione o dell'invio della cartolina di giacenza non è sufficiente
  • Se sussistono dubbi sulla ricezione o sulla volontà di sottrarsi, il giudice deve ulteriormente verificare la conoscenza effettiva; l'omessa verifica può comportare l'annullamento delle sentenze e la restituzione degli atti al primo grado
  • La ricezione a mani dell'avviso ex art. 415-bis da parte dell'imputato non può automaticamente essere utilizzata per dedurre la conoscenza dell'accusa prevista dalla vocatio in iudicium

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