Cassazione Penale, Ordinanza n. 17355/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato il principio per cui l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo motivazione manifestamente contraddittoria, congetturale o priva di plausibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti contestati ai capi A) e B). Con il primo motivo ha lamentato l'omessa riqualificazione dei fatti nel diverso reato di furto con strappo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla corretta individuazione dell'imputato, all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla disparità di trattamento rispetto a un coimputato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione puntuale; il secondo perché volto a ottenere una nuova valutazione di merito su attendibilità e identificazione, profili non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione immune da vizi logici.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I motivi che si limitano a reiterare censure già dedotte in appello o che mirano a una rivalutazione del merito non integrano un valido motivo di legittimità se non evidenziano specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa riproposizione delle doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni, ricorra a mere congetture o si fondi su regole di esperienza prive di plausibilità.
- Le doglianze sulla corretta identificazione dell'imputato e sulla disparità di trattamento rispetto al coimputato, se dirette a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, non sono ammissibili quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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