Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00172/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 9 aprile 2024, censurando il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata rapina e ricettazione. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la motivazione dei giudici di merito fosse erronea nella valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze riproducevano profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, e miravano in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove, preclusa nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi di contestazioni già vagliate nei gradi di merito e che la censura sollecitasse una nuova lettura del materiale probatorio, non consentita in cassazione in assenza di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti, se le censure non individuano specifici vizi logici o travisamenti della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo che siano dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La riproposizione di argomenti difensivi già esaminati in appello, se non accompagnata da una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, integra un motivo indeducibile e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTentativoRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.