Cassazione Penale, Sentenza n. 18856/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, in sede di appello, delle condanne per truffa aggravata (capo A) e, per Scarallo, anche per resistenza a pubblico ufficiale (capo B). Scarallo proponeva quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nel confronto tra circostanze eterogenee e nel calcolo della pena (contrasto tra motivazione e dispositivo sul riconoscimento delle attenuanti generiche); 2) vizio per l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa basata solo sull'età della vittima senza accertamento della reale vulnerabilità; 3) errore nella qualificazione del fatto come truffa consumata anziché tentata, contestando la reale disponibilità del denaro; 4) carenza di motivazione nella commisurazione della pena (formule stereotipate). Cicio deduceva censure sovrapponibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il motivo relativo alla qualificazione del reato come consumato (terzo motivo) ritenendolo manifestamente infondato, avendo accertato che parte della somma era stata effettivamente trovata addosso a Scarallo. Ha invece accolto il motivo relativo al vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (contrasto tra motivazione e dispositivo e errata applicazione del bilanciamento tra circostanze): il Tribunale aveva operato uno "scorporo" del giudizio di bilanciamento, applicando l'equivalenza solo tra attenuanti generiche e la recidiva, ma aumentando separatamente la pena per le altre aggravanti, determinando così un errore in diritto. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per un nuovo ed unico giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Per il resto il ricorso di Scarallo è stato rigettato. I motivi residui e il gravame di Cicio sono stati assorbiti o rigettati nella parte non connessa al rilievo sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di truffa fosse consumata perché gli imputati, in concorso, si erano impadroniti almeno di una parte della somma sottratta; la presenza del denaro addosso a Scarallo legittima la consumazione per aver acquisito il pieno possesso del bene.
art. 69, ultimo comma, cod.pen. (recidiva)
La recidiva reiterata contestata ad entrambi gli imputati impedisce la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel bilanciamento, limitando la possibilità di una diminuzione della pena.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025 (Cava)
Principio applicato dalla Corte: in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non opera una regola assoluta di prevalenza del dispositivo; la motivazione può prevalere ove chiarisca in modo univoco la decisione e giustifichi la correzione del dispositivo.
Massime di principio
- Se vi è contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, la valutazione va fatta caso per caso: la motivazione, se chiara e ricostruibile come espressione della volontà decisoria, può prevalere sul dispositivo, ma resta obbligatorio correggere errori di diritto evidenti nel calcolo della pena.
- Nel bilanciamento tra circostanze eterogenee il giudice deve operare un unico giudizio di confronto che consideri tutte le aggravanti e le attenuanti; non è corretto "scorporare" la recidiva e applicare l'equivalenza solo tra alcune circostanze, perché ciò può determinare un aumento di pena illegittimo.
- L'aggravante della minorata difesa richiede accertamenti concreti sulla vulnerabilità della vittima; l'età anagrafica da sola non è sufficiente, salvo che dal contesto emerga una vulnerabilità oggettiva.
- La consumazione della truffa può essere dichiarata anche se l'intervento delle forze dell'ordine è immediato, quando sia dimostrabile che l'autore si è impadronito stabilmente del bene o di una sua parte (es. denaro trovato addosso).
- In presenza di recidiva reiterata le possibilità di utilizzare le attenuanti generiche per ridurre la pena sono limitate dall'art. 69 cod.pen.; ciò influenza l'esito del bilanciamento e la misura della sanzione.
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