Cassazione Penale, Sentenza n. 12672/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della misura di prevenzione patrimoniale (confisca di un terreno con abitazione a Castelvetrano) disposta con decreto della Corte di Appello di Palermo del 13/11/2015, lamentando violazione degli artt. 28 d.lgs. 159/2011 e 125 c.p.p. e censurando la motivazione della Corte territoriale come illogica e carente. Ha prodotto come "prove nuove" dichiarazioni rese in indagini difensive (ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p.), documentazione relativa a prestazioni pensionistiche della madre (delega alla riscossione, attestazioni di arretrati) e una consulenza tecnica di parte (Dott. Caime) che, secondo la difesa, dimostrerebbero una situazione economico-patrimoniale diversa da quella accertata in sede di prevenzione. Ha inoltre dedotto che lo stato di detenzione gli aveva impedito di reperire e produrre questi elementi in fase di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato correttamente il diniego di revocazione, applicando i principi consolidati sulla nozione di "prova nuova": le prove proposte erano perlopiù fonti dichiarative di congiunti o documentazione ricognitiva di situazioni preesistenti e non avevano il carattere di novità e decisività richiesto dall'art. 28 d.lgs. 159/2011. La Corte d'appello aveva inoltre già esplorato, nel giudizio di prevenzione, i profili richiamati (forniture per la costruzione, contributi della madre, ecc.) con esiti negativi, pertanto gli approfondimenti avrebbero potuto essere svolti in quella sede. La consulenza tecnica di parte è stata ritenuta mera rielaborazione di elementi non nuovi. Le deduzioni sulla impossibilità di produrre le prove per via dello stato di detenzione sono state giudicate generiche e non idonee a configurare una causa di forza maggiore. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola la revocazione della misura di prevenzione per il sopravvenire di prove nuove. La Corte interpreta la "prova nuova" come prova che sia sopravvenuta dopo il giudicato o preesistente ma involontariamente scoperta dopo la definizione del procedimento e non deducibile prima salvo causa di forza maggiore; la novità va valutata sull'oggetto intrinseco della prova e non sulla forma documentale
Rilevato nella censura del ricorrente in ordine alla motivazione; la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e congrua rispetto alle questioni sollevate
Norma richiamata perché alcune delle prove new erano dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive. La Corte sottolinea che le dichiarazioni di congiunti o persone coinvolte possono avere valore, ma non conferiscono automaticamente il carattere di "novità" o di decisività se si tratta di ricognizioni di fatti già esplorati
art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Citata dalla giurisprudenza richiamata quale parallelo normativo per la regola della revoca della confisca: la Corte ricorda il principio secondo cui non è revocabile la confisca basandosi su elementi preesistenti e non dedotti salvo prova di forza maggiore
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. sentenze richiamate)
La Corte richiama consolidati principi nomofilattici (Sez. U., n. 43668/2022; Sez. U., n. 2648/2025; Sez. U., n. 14991/2006) secondo i quali la prova nuova è quella sopravvenuta o, se preesistente, scoperta involontariamente dopo il giudicato per causa di forza maggiore; l'onere di dimostrare l'impossibilità di dedurre l'elemento in sede di prevenzione grava sul ricorrente
Massime di principio
- La "prova nuova" ai fini della revocazione di misure di prevenzione patrimoniale deve essere realmente nuova rispetto al giudicato o, se preesistente, essere stata scoperta involontariamente e per causa di forza maggiore dopo la definizione del procedimento; non è sufficiente una diversa ricostruzione o rielaborazione di elementi già disponibili
- La novità va valutata rispetto all'oggetto intrinseco della prova e non alla mera forma documentale o alla nuova presentazione: documenti ricognitivi su fatti già noti difficilmente sono idonei a costituire prova nuova
- Le dichiarazioni rese da congiunti o persone vicine al prevenuto possono avere rilievo, ma sono meno persuasive se non corroborate da elementi oggettivi decisivi; la loro produzione non garantisce automaticamente la revoca
- Chi invoca l'impossibilità di dedurre certe prove nel processo di prevenzione a causa di detenzione o altre difficoltà deve dimostrare specificamente la sussistenza di una causa di forza maggiore, non limitarsi ad affermazioni generiche
- Se in sede di prevenzione alcuni profili erano già stati esplorati con esito negativo, la successiva produzione di approfondimenti sugli stessi temi incontra maggiori difficoltà a essere qualificata come decisiva per la revocazione
- La parte che chiede la revocazione ha l'onere di dimostrare la novità e la decisività degli elementi prodotti; in mancanza il rigetto è probabile e può comportare condanna alle spese processuali
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