Cassazione Penale, Ordinanza n. 03249/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge una riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/09/2023. Dal testo emerge che il primo motivo censurava, in sostanza, il riconoscimento dell'imputato e la ricostruzione dei fatti, con contestazioni di merito riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito; in particolare si contestava la valutazione della pericolosa condotta di guida tenuta durante la fuga. Il secondo e il terzo motivo riguardavano il trattamento sanzionatorio, lamentando la valutazione della recidiva e il mancato o insufficiente riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dedotte anche in modo generico. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito o privi di specificità, mentre la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito o nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese con motivazione non illogica dal giudice di appello.
- Le doglianze sul riconoscimento dell'imputato e sulla ricostruzione della condotta, quando mirano a contestare l'apprezzamento delle prove, non sono scrutinabili in cassazione se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative a recidiva e attenuanti generiche, devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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