Sentenza del 02/04/2015 n. 133 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Società ha impugnato tre avvisi di accertamento IRAP relativi agli esercizi 2006-2008, con i quali l'Ufficio aveva incluso nel valore della produzione i proventi derivanti dai contratti di compartecipazione dei calciatori previsti dall'art. 102-bis delle norme organizzative interne della FIGC. Il motivo principale riguardava la violazione dell'art. 43, comma 4, del DPR 600/1973: gli avvisi erano stati emessi dopo altri avvisi relativi agli stessi periodi d'imposta, già definiti mediante adesione, senza che fossero indicati elementi nuovi sopravvenuti. La Società aveva inoltre dedotto la carenza di motivazione degli atti e, nel merito, la natura finanziaria dei proventi, tale da escluderne l'assoggettamento a IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento degli avvisi. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del DPR 600/1973, un accertamento integrativo o modificativo sia legittimo solo se fondato su elementi di fatto nuovi e sopravvenuti, che devono essere specificamente indicati insieme alle circostanze attraverso cui l'Ufficio ne ha acquisito conoscenza. Nel caso concreto, gli elementi utilizzati dall'Ufficio erano già conoscibili e conosciuti al momento dei precedenti accertamenti, essendo stati esaminati i bilanci della società nell'ambito del precedente procedimento. Il requisito della novità era necessario anche perché i precedenti accertamenti fossero parziali. Le ulteriori considerazioni dei giudici di primo grado sulla natura finanziaria dei proventi sono state qualificate come obiter dictum, prive di autonoma rilevanza decisoria. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43, comma 4, DPR 600/1973
Gli accertamenti integrativi o modificativi sono ammessi soltanto in presenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La norma impone, a pena di nullità, che il nuovo avviso indichi sia gli elementi di fatto sopravvenuti sia gli atti o fatti attraverso i quali l'Ufficio ne ha acquisito conoscenza. Il requisito della novità opera anche quando il precedente accertamento era parziale.
Art. 102-bis delle norme organizzative interne della FIGC
La disposizione disciplina i contratti di compartecipazione dei calciatori, dai quali derivavano i proventi oggetto della contestazione tributaria. La sentenza non decide in via autonoma sulla loro imponibilità, poiché l'annullamento degli avvisi è stato fondato sul vizio procedurale relativo all'assenza di elementi nuovi.
Principio dell'obiter dictum
Una motivazione aggiuntiva e non necessaria rispetto alla ragione principale della decisione non costituisce autonoma ratio decidendi e non può essere utilmente impugnata per carenza di interesse.
Massime di principio
- Dopo un primo accertamento relativo allo stesso periodo d'imposta, l'Amministrazione può emettere un ulteriore accertamento integrativo o modificativo solo sulla base di elementi realmente nuovi e sopravvenuti.
- Non è sufficiente che l'Ufficio qualifichi il primo accertamento come parziale: anche in tale ipotesi deve dimostrare la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
- Il nuovo avviso deve indicare in modo puntuale quali siano gli elementi nuovi e quando e come l'Amministrazione ne abbia avuto conoscenza; elementi già ricavabili dai documenti esaminati nel primo procedimento non soddisfano il requisito.
- Se il nuovo avviso è nullo per mancanza del requisito della novità, il giudice può annullarlo senza dover decidere le questioni sostanziali sull'imponibilità delle somme.
- Le argomentazioni ulteriori svolte dal giudice dopo aver individuato una ragione sufficiente per decidere non producono normalmente effetti vincolanti autonomi e non costituiscono una base indipendente per l'impugnazione.
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