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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27297/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi a tre contratti di locazione immobiliare stipulati nel 1999 con conduttori stranieri, per i quali l'Arcidiocesi aveva prestato garanzia. I decreti ingiungevano il pagamento, in solido con i conduttori, di somme corrispondenti a canoni rimasti insoluti dal 2005 al 2009. L'Arcidiocesi propose opposizione deducendo che le garanzie prestate erano state revocate secondo quanto previsto contrattualmente e quindi non erano più efficaci. Il tribunale respinse l'eccezione di tardività dell'opposizione e accolse il merito revocando i decreti. In appello, la creditrice insistette sull'inammissibilità dell'opposizione per tardivo deposito, assumendo che si dovesse applicare il rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c.; la corte d'appello aderì a questa tesi e dichiarò intempestiva l'opposizione, ritenendo necessaria, entro quaranta giorni, non solo la notificazione ma anche il deposito dell'atto, poiché esso era stato proposto con citazione e non con ricorso. Con il ricorso per cassazione l'Arcidiocesi ha dedotto: 1) violazione dell'art. 447-bis c.p.c., perché la lite riguardava la fideiussione prestata dal terzo e non direttamente il rapporto locatizio, quindi doveva seguirsi il rito ordinario; 2) violazione degli artt. 32 e 40 c.p.c., perché, anche ammettendo la connessione con il rapporto di locazione, la prevalenza doveva spettare al rito ordinario e non a quello speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, riunendoli per connessione. Ha ritenuto corretta la censura secondo cui la controversia relativa alla fideiussione prestata da un terzo a garanzia delle obbligazioni locatizie non è soggetta al rito locatizio ma al rito ordinario, poiché l'accessorietà della garanzia opera sul piano sostanziale e non trascina la disciplina processuale del rapporto principale. Ha inoltre ribadito che, in caso di cumulo o connessione con una causa di locazione, non si applica il rito speciale per effetto dell'art. 40, comma 3, c.p.c., che prevede la prevalenza del rito speciale solo nei casi espressamente contemplati. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese di tutti i gradi. La questione dell'intempestività dell'opposizione resta quindi da riesaminare dal giudice di rinvio alla luce del rito ordinario.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Il rito locatizio non si estende alla controversia avente ad oggetto la fideiussione prestata da terzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla locazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge e vizi processuali nella sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme processuali.

  • art. 32 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della connessione tra cause e ai relativi effetti processuali.

  • art. 40, comma 3, c.p.c.

    In caso di connessione tra riti concorrenti, la prevalenza del rito speciale opera solo nei casi previsti; per la Corte, la connessione con la lite di locazione non trascina la controversia fideiussoria nel rito locatizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla fideiussione prestata da un terzo a garanzia di obbligazioni nascenti da un contratto di locazione è soggetta al rito ordinario, poiché l'accessorietà della garanzia incide sul piano sostanziale delle obbligazioni del garante ma non comporta l'attrazione nella disciplina processuale del rapporto principale.
  • In caso di connessione tra una causa soggetta a rito ordinario e una causa locatizia, non si applica automaticamente il rito speciale della locazione: la regola della prevalenza del rito speciale va interpretata in modo restrittivo e nei limiti previsti dall'art. 40, comma 3, c.p.c.
  • Quando il creditore aziona in via monitoria il garante per canoni locatizi insoluti, la qualificazione della domanda dipende dalla natura del rapporto dedotto in giudizio e non dalla mera presenza, sullo sfondo, del contratto di locazione principale.
  • Se la decisione di merito fonda la tardività dell'opposizione sul presupposto errato dell'applicabilità del rito speciale, tale errore di diritto comporta cassazione con rinvio per nuovo esame della tempestività e del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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